Art. 7.
  1.  Per  garantire  l'assistenza  ai  soggetti che hanno presentato
domanda di asilo ai sensi della normativa vigente, successivamente al
periodo  in  cui  la  stessa  e'  assicurata nelle strutture di primo
soccorso  ed  identificazione,  o,  comunque,  nei  casi in cui detta
accoglienza  non  si  renda  possibile  in  quei  centri, nonche' per
assicurare  una  successiva  limitata  accoglienza agli stranieri con
permesso  umanitario  e  ai rifugiati successivamente al rilascio del
relativo  permesso  di  soggiorno,  e' finanziata, limitatamente alla
durata  dello  stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre
2002,  la prosecuzione della attivita' gia' in essere nell'ambito del
Programma  nazionale  asilo,  gestito  dal  Ministero dell'interno in
collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con
l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
  2.  Gli  interventi  di cui al precedente comma 1 sono finalizzati,
altresi',   alla   promozione   ed   alla  effettuazione,  attraverso
l'Organizzazione   internazionale  per  le  migrazioni,  di  rimpatri
volontari  di  stranieri,  cui  non e' stata concessa alcuna forma di
protezione.