Art. 7. 1. Per garantire l'assistenza ai soggetti che hanno presentato domanda di asilo ai sensi della normativa vigente, successivamente al periodo in cui la stessa e' assicurata nelle strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque, nei casi in cui detta accoglienza non si renda possibile in quei centri, nonche' per assicurare una successiva limitata accoglienza agli stranieri con permesso umanitario e ai rifugiati successivamente al rilascio del relativo permesso di soggiorno, e' finanziata, limitatamente alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la prosecuzione della attivita' gia' in essere nell'ambito del Programma nazionale asilo, gestito dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. 2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati, altresi', alla promozione ed alla effettuazione, attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, di rimpatri volontari di stranieri, cui non e' stata concessa alcuna forma di protezione.