Art. 8. 1. Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno, opportunamente integrati con le risorse finanziarie previste, per l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi