Art. 8.
  1.  Alle spese relative alla attuazione della presente ordinanza si
provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero dell'interno,
opportunamente  integrati  con  le  risorse finanziarie previste, per
l'anno 2002, dall'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2002

                                             Il Presidente
                                      del Consiglio dei Ministri
                                              Berlusconi