Art. 3.
  1.  Fermi  restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione
siciliana  e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali,
ad  adottare  i  valori  che  assicurino  l'erogazione di acqua della
migliore qualita' possibile.