Art. 5. 1. I provvedimenti di deroga, i relativi piani di intervento e le misure adottate ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli