Art. 5.
  1.  I  provvedimenti di deroga, i relativi piani di intervento e le
misure  adottate  ai  sensi  dell'art. 4, comma 3, sono trasmessi nel
rispetto  delle  modalita'  previste  dall'art.  18  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.  I  Ministeri  della  salute  e dell'ambiente e della tutela del
territorio  effettuano  congiuntamente una ricognizione annuale dello
stato  di  attuazione  dei  piani  di  intervento  sulla  base  delle
informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2002

                                 Il Ministro della salute
                                         Sirchia
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
         Matteoli