Art. 5.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al
2005,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario  2005  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle  finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del  citato  decreto  del  10 settembre 2002, sara' scritturato dalle
sezioni  di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al
capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'ufficio
centrale  del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 settembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti