IL RETTORE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 33, ultimo comma, e l'art. 73 della Costituzione della
Repubblica italiana;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  Magna Græcia di
Catanzaro,  emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000,
come modificato dal decreto rettorale n. 284 del 12 luglio 2001;
  Viste le delibere assunte dal senato accademico, nelle adunanze del
31  ottobre  2001  e  del  28  maggio  2002,  con le quali sono state
apportate modifiche allo statuto dell'Ateneo;
  Vista la ministeriale prot. n. 2165 del 30 luglio 2002 con la quale
sono state date indicazioni riguardanti le modifiche sopra indicate;
  Viste   le  decisioni  assunte  in  merito  dal  senato  accademico
nell'adunanza del 17 settembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Allo   statuto   dell'Universita'   degli  studi  Magna  Græcia  di
Catanzaro,  emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000,
modificato  con  decreto rettorale n. 284 del 12 luglio 2001, secondo
quanto  deliberato  dal senato accademico, sono apportate le seguenti
modifiche:
    i commi 4 e 6 dell'art. 3, sono modificati come segue:
  "Art. 3 (Potesta' regolamentare). - (Omissis).
  4.  Regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
  Il  regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita',   deliberato   dal  senato  accademico,  disciplina  la
gestione  amministrativa,  finanziaria  e contabile dell'Universita',
assicurandone l'efficienza e la rapidita'.
  Il  regolamento  prevede  la facolta' dell'Universita' di contrarre
mutui, o altra forma di finanziamento, di avvalersi anche di avvocati
del  libero  Foro,  nonche'  di avvocati dell'Universita' iscritti ad
apposito   albo,  o  di  altri  professionisti.  Prevede  inoltre  di
assicurare   i   titolari   di   cariche   elettive  e  i  dipendenti
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  e l'eventuale assunzione di
spese processuali.
                              (Omissis).
  6. Altri regolamenti.
  I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca disciplinano,
in   conformita'   dello   statuto   e   dei   regolamenti  d'Ateneo,
l'organizzazione  e  le  procedure  di  funzionamento delle strutture
stesse.
  Sono  emanati  con  decreto  del  rettore  e adottati a maggioranza
dell'organo deliberante, a meno di diversa indicazione dello statuto,
e sono approvati dal senato accademico.
  L'attivita'   per   conto   terzi   e'  disciplinata  con  apposito
regolamento, approvato dal senato accademico.
  Il  regolamento  di Ateneo sull'accesso ai documenti amministrativi
e'  deliberato dal senato accademico l'art. 6, comma 2, e' modificato
come segue:
  "Art. 6 (Elezione e nomina). - (Omissis).
  2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo;
spetta  inoltre  ai  rappresentanti  dei  ricercatori e del personale
tecnico-amministrativo    nonche'    degli    studenti    in   numero
corrispondente  a  quello  previsto  nei  consigli  di  facolta'  per
ciascuna  di  queste  categorie,  secondo  le  norme  del regolamento
elettorale.
  (Omissis).";
    l'art. 8, comma 1, e' modificato come segue:
  "Art. 8 (Composizione). - 1. Il senato accademico e' costituito con
decreto rettorale ed e' composto dal rettore, dai presidi di facolta'
non  facenti  parte  di  aree  didattiche,  dai  coordinatori di area
didattica,  da  un  rappresentante  dei  direttori  dei dipartimenti,
eletto  da  un  unico collegio formato dai componenti dei consigli di
dipartimento.
  (Omissis).";
    l'art. 9, comma 1, e' modificato come segue:
  "Art.  9  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il consiglio di
amministrazione:
    a) delibera il bilancio di previsione;
    b) ratifica in accordo al regolamento amministrativo-contabile le
variazioni apportate al predetto;
    c) delibera il conto consuntivo;
    d) esprime   parere  sulla  dotazione  organica  complessiva  del
personale non diocente dell'amministrazione dell'Universita'.";
    l'art. 17 e' modificato come segue:
  "Art.  17  (Aree  didattiche).  -  1.  Al  fine  di  incentivare  e
potenziare  l'attivita'  didattica  e scientifica interdisciplinare e
realizzare   il   miglior   coordinamento   e   la   piu'  efficiente
utilizzazione  delle  risorse umane, finanziarie e strutturali, corsi
di   laurea   o   facolta'   possono   essere   organizzate  in  aree
didattico-scientifiche.
  2. Organi dell'area sono:
    a) il consiglio;
    b) il coordinatore.
  L'attivita'  dell'area e' disciplinata con regolamento adottato dal
consiglio. Tale regolamento potra' prevedere apposite commissioni per
le  strutture  didattiche afferenti all'area. Per la composizione del
consiglio  si  fa  rinvio  alle  norme relative alla composizione del
consiglio di facolta'.
  3.  Il  coordinatore rappresenta l'area, ha funzioni di direzione e
di  coordinamento,  convoca e presiede il consiglio di area, ne fissa
l'ordine  del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed
efficacia  delle  attivita' e ne e' responsabile, presenta al rettore
la relazione annuale sulle attivita'.
  4.   Il   coordinatore  e'  eletto  fra  i  professori  ordinari  o
straordinari  a  tempo  pieno,  o  che  optino  per il tempo pieno al
momento  dell'elezione,  ed  e' nominato dal rettore. Il coordinatore
dura  in  carica  tre  anni  e  puo'  essere  rieletto due sole volte
consecutive.   Il  coordinatore  puo'  nominare  un  vicario  che  lo
sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza.
  5.  L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio e
l'elezione  si  svolge  secondo le modalita' stabilite per l'elezione
del rettore.
  6. Ciascuna area e' organizzata in centro autonomo di gestione, cui
e'  assegnato  un responsabile amministrativo che, nel rispetto delle
norme  approvate  dall'Ateneo, provvede alla gestione amministrativa,
organizza  le  relative  risorse umane e strumentali e ne coordina le
attivita'  predispone  tecnicamente  il bilancio preventivo, il conto
consuntivo,   nonche'   la  situazione  patrimoniale  e  ne  risponde
direttamente.
  7. L'area e' istituita con decreto del rettore.";
    l'art. 24, comma 2, e' modificato come segue:
  "Art. 24 (Comitato per lo sport universitario). - (Omissis).
  2.  Compongono  il  comitato:  il  rettore  o  un suo delegato, con
funzioni  di presidente, due docenti designati dal senato accademico,
un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e due studenti
eletti  secondo  le  norme dettate in via regolamentare, il direttore
amministrativo  o un suo delegato e da non piu' di due rappresentanti
degli  enti  sportivi  universitari  legalmente  riconosciuti, ognuno
rappresentato da non piu' di un componente.
  (Omissis).
  Art. 28. (Commissione per i rapporti con il MURST). - (Abrogato).";
    l'art. 37, comma 2, e' modificato come segue:
  "Art.  37  (Valutazione  dell'attivita'  scientifica,  didattica  e
amministrativa). - (Omissis).
  2.  I  componenti del nucleo sono designati e nominati dal rettore,
che  ne  da' comunicazione al senato accademico, durano in carica tre
anni e, di norma, possono essere confermati consecutivamente una sola
volta  dal  rettore;  i membri esterni all'Ateneo sono pari ad almeno
tre componenti il nucleo.
  (Omissis).".
    l'art. 38 e' modificato come segue:
  "Art.  38  (Controllo  della gestione contabile). - 1. Il controllo
della  gestione  contabile  dell'Ateneo  e'  affidato al collegio dei
revisori ovvero a una societa' di certificazioni.
  2.  Il  collegio  e'  designato  e  nominato dal rettore, che ne da
comunicazione   al  senato  accademico,  ed  e'  composto  da  cinque
componenti,   di  cui  un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  due
componenti  esperti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
dei  conti,  un  funzionario del MIUR, da un esperto o funzionario di
ente pubblico o privato.
  I  componenti  il  collegio dei revisori dei conti durano in carica
tre  anni  e,  di  norma,  possono  essere  nominati  una  sola volta
consecutivamente dal rettore.
  Le  funzioni e modalita' di svolgimento dell'attivita' del collegio
sono disciplinate in via regolamentare.
  3.  Nel  caso  in  cui  il controllo sia affidato a una societa' di
certificazione,  la  scelta  della  stessa e' effettuata dal rettore,
sentito il senato accademico.".