Art. 3. Possono essere ceduti all'AGEA solo i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione "preventiva" di cui all'art. 1: a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989; b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.; c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989. L'acquisto dell'acquavite e' subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'AGEA in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno. Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere a) e c) non possono essere ceduti all'AGEA.