Art. 3.
  Possono  essere  ceduti  all'AGEA solo i seguenti prodotti ricavati
dalla distillazione "preventiva" di cui all'art. 1:
    a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a
96%  vol.  rispondente  alle  caratteristiche  qualitative  stabilite
dall'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;
    b) alcole  grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92%
vol.;
    c) acquavite   di  vino  avente  le  caratteristiche  qualitative
previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.
  L'acquisto  dell'acquavite  e'  subordinato  alla condizione che il
prodotto venga ceduto all'AGEA in recipienti di quercia o rovere, non
verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.
  Gli  scarti  di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle
lettere a) e c) non possono essere ceduti all'AGEA.