Art. 5.
  Dopo  aver  verificato la regolarita' dell'offerta e della relativa
documentazione,  l'AGEA  provvede  alla comunicazione di accettazione
della  quantita'  di  prodotto  offerto  in vendita, mediante lettera
raccomandata  inviata  anche  all'UTF ed al depositario, tenuto conto
della  riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della
quantita' massima acquistabile di ettanidri 120.000.
  La  riduzione  come  sopra  determinata  puo'  essere applicata, su
richiesta  del  distillatore,  indifferentemente  sul quantitativo di
alcool e/o acquavite offerto in vendita.