Art. 5. Dopo aver verificato la regolarita' dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA provvede alla comunicazione di accettazione della quantita' di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed al depositario, tenuto conto della riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della quantita' massima acquistabile di ettanidri 120.000. La riduzione come sopra determinata puo' essere applicata, su richiesta del distillatore, indifferentemente sul quantitativo di alcool e/o acquavite offerto in vendita.