Art. 6. Il passaggio in proprieta' del prodotto, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva consegna del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA, fermo restando la conformita' dell'alcool, ai requisiti della vigente normativa. Il deposito puo' avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'AGEA, oppure nei magazzini indicati dall'AGEA a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente. Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato ai depositari alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'AGEA. Pertanto anche il depositario indicato dall'AGEA dovra' provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, il verbale UTF di presa in carico nonche' la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.