Art. 6.
  Il  passaggio  in  proprieta'  del  prodotto,  decorre, a tutti gli
effetti  giuridici ed economici, dalla data di effettiva consegna del
prodotto   al   magazzino   indicato  dall'AGEA,  fermo  restando  la
conformita' dell'alcool, ai requisiti della vigente normativa.
  Il  deposito  puo' avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed
accettati  dall'AGEA,  oppure  nei  magazzini  indicati  dall'AGEA  a
proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al
deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.
  Il  servizio  per  il  deposito,  la conservazione e cessione delle
partite  di  prodotto  acquistate  resta  affidato ai depositari alle
condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con
l'AGEA.
  Pertanto  anche il depositario indicato dall'AGEA dovra' provvedere
a  presentare,  per tale partita di prodotto, il verbale UTF di presa
in   carico   nonche'  la  fidejussione  prevista  dal  contratto  di
assuntoria.