Art. 7.
  L'AGEA  dispone  il  pagamento  del  prezzo  di  acquisto dovuto al
venditore dietro presentazione:
    1)  della  fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della
lettera di cui al precedente art. 5;
    2)   di   tutta  la  documentazione  prevista  dal  contratto  di
assuntoria  vigente,  compresa  la garanzia fidejussoria a carico del
depositario presso il quale e' stoccato il prodotto venduto all'AGEA.
      Roma, 15 ottobre 2002
                          Il direttore dell'area coordinamento: Nanni