Art. 7. L'AGEA dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione: 1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5; 2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico del depositario presso il quale e' stoccato il prodotto venduto all'AGEA. Roma, 15 ottobre 2002 Il direttore dell'area coordinamento: Nanni