Art. 3.
  L'avvio   delle   iniziative  programmate  momentaneamente  sospese
avverra'  previa  verifica delle risorse effettivamente disponibili e
della sussistenza delle condizioni tecnologiche e di mercato e dovra'
essere  subordinato  alla  identificazione  ex-ante  ed  ex-post  dei
ritorni   e  dei  vantaggi  competitivi  permanenti  per  il  sistema
nazionale.