(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
REGOLAMENTO   RECANTE   NORME   PER  IL  RECLUTAMENTO  DEL  PERSONALE
DELL'ISTITUTO  SUPERIORE DI SANITA' E SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO.
                               Capo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   le  modalita'  di
reclutamento  del  personale  dell'Istituto  superiore di sanita', in
conformita'  ai  principi  generali  stabiliti  dagli  articoli 35  e
seguenti  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle norme
dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del comparto delle
istituzioni  e  degli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' alle
disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70.
    2. L'assunzione del personale di ruolo dell'Istituto superiore di
sanita',  con  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
avviene:
      a) tramite concorso pubblico, per titoli ed esami;
      b) tramite concorso pubblico, per titoli;
      c) mediante   avviamento   degli   iscritti   nelle   liste  di
collocamento,  ai sensi della legislazione vigente, per i profili per
i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
    3.  Il  personale  dell'Istituto superiore di sanita' e' assunto,
inoltre,  nei casi e nei limiti percentuali previsti dalla normativa,
con  contratto  individuale  di  lavoro a tempo determinato, mediante
procedure   selettive   pubbliche,   volte   all'accertamento   della
professionalita' richiesta.
    4.  Per  lo  svolgimento  di  programmi  di  ricerca  ovvero  per
attivita'  di  supporto  tecnico nell'ambito dei predetti programmi e
per  la  gestione  di infrastrutture tecniche complesse, e' possibile
procedere   direttamente   all'assunzione,   con  contratto  a  tempo
determinato,  della  durata  massima  di  cinque  anni,  di personale
tecnico-scientifico,  di elevato livello di competenza ed esperienza,
ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.
    5.  L'accesso  alla  qualifica  di dirigente avviene nel rispetto
delle  disposizioni  dell'art.  28  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,   n.  165,  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 settembre 2000, n. 324.
    6.  Il  presente  regolamento  disciplina altresi', in attuazione
dell'art.  13,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, le modalita' di conferimento degli
incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi
di  ricerca, di progetti, accordi e convenzioni, nonche' le modalita'
di  conferimento  degli  incarichi  ad esperti di cui all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.
    7. Il presente regolamento disciplina, infine, ai sensi dell'art.
13,  comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 70/2001, le modalita' di conferimento delle borse di studio.
                               Art. 2.
                           Norme di rinvio
    1.   Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
regolamento  si  applica  la normativa generale vigente in materia di
assunzioni  nel  pubblico  impiego  ed  in particolare il decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487, e successive
modifiche ed integrazioni.
    2.  Per  quanto  attiene  alle  assunzioni  obbligatorie da parte
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  dei soggetti di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, trovano applicazione il secondo comma dell'art.
35  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
                               Capo II
       CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
                              Titolo I
           NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI
                               Art. 3.
                   Programmazione delle assunzioni
    1.  In  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 14 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i
concorsi  pubblici  sono programmati sulla base del piano triennale e
dei relativi aggiornamenti annuali.
    2.  I concorsi sono indetti con cadenza annuale. I relativi bandi
sono emanati entro il 31 marzo di ciascun anno.
    3.  Per casi di particolare e comprovata urgenza, il consiglio di
amministrazione  puo'  autorizzare  l'indizione  di  singoli concorsi
anche senza l'osservanza del termine fissato dal precedente comma.
                               Art. 4.
                          Bandi di concorso
    1.  I bandi dei concorsi sono definiti sulla base di schemi-tipo,
articolati per i diversi profili e livelli del personale.
    2.  Il bando specifica il numero dei posti a concorso, il profilo
professionale,  il  livello, l'area scientifica-disciplinare o l'area
tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa interessata ed
indica, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa e
di   quelli   fissati   dal  presente  regolamento,  i  requisiti  di
ammissione,  i  titoli  valutabili, le prove da sostenere, i punteggi
minimi  per  il  superamento  di ciascuna prova, con l'individuazione
della  tipologia  delle  competenze  scientifiche  e  tecnologiche  o
tecnico-amministrative  richieste, il livello richiesto di conoscenza
di  una  lingua  straniera,  il  grado di capacita' di utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    3.  Il  bando  indica  altresi'  il  termine  e  le  modalita' di
presentazione  delle  domande;  l'avviso relativo alla determinazione
del  diario  delle  prove,  la  sede  delle prove scritte ed orali ed
eventualmente  pratiche,  i  titoli  che danno luogo a precedenza o a
preferenza  a  parita' di punteggio, nonche' i termini e le modalita'
della  loro  presentazione,  le  percentuali  dei  posti riservati al
personale  interno,  in  conformita'  alle  normative  vigenti  e  le
percentuali  dei  posti  riservati  da  leggi a favore di determinate
categorie. Il bando di concorso deve infine garantire, ai sensi della
legge  10 aprile  1991,  n. 125, pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
    4.  Per il personale dei livelli dal IV al IX, con esclusione del
profilo  di  CTER,  le materie d'esame sono individuate, nel rispetto
della  normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal
consiglio  di amministrazione, su proposta del direttore generale, in
sede di elaborazione dei piani di assunzioni del personale medesimo.
    5.  Per  il  personale  appartenente  ai  profili di ricercatore,
tecnologo  e  CTER, le materie d'esame sono individuate, nel rispetto
della  normativa vigente e dei principi del presente regolamento, dal
consiglio  di amministrazione, su proposta del presidente, in sede di
determinazione  delle  aree  scientifico-disciplinari  e  delle  aree
tecnologiche.
    6.  I  bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
                               Art. 5.
                          Titoli di merito
    1.  Il piano triennale di fabbisogno del personale determina, per
ciascun  profilo  professionale,  le  categorie  dei titoli di merito
valutabili  ed  i  punteggi  massimi complessivamente attribuibili ai
titoli.
    2.  Il  piano  triennale stabilisce altresi' il punteggio massimo
attribuibile   a   ciascuna   categoria   ed   il  punteggio  massimo
attribuibile  singolarmente  ad  ogni  titolo,  secondo  criteri  che
garantiscano  uniformita'  di  valutazione  per  concorsi  relativi a
medesimi profili professionali.
    3.  L'indicazione  dei  predetti  punteggi  massimi  deve  essere
riportata nel bando.
    4.  Nei concorsi, per titoli ed esami, la valutazione dei titoli,
previa  determinazione  dei  criteri,  e'  effettuata  dopo  le prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.
    5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  precedente, il risultato della
valutazione  dei titoli viene comunicato agli interessati prima dello
svolgimento della prova orale.
                               Art. 6.
                      Svolgimento dei concorsi
    1.  I  concorsi sono svolti presso la sede dell'Istituto o presso
altra idonea struttura.
    2.   Per   ogni   concorso   e'   nominato  un  responsabile  del
procedimento,   esterno  alla  commissione,  nominato  dal  direttore
generale,  con  il  compito  di  garantire e accertare la regolarita'
formale e il rispetto del termine del procedimento stesso.
    3.  Le  procedure concorsuali devono concludersi entro il termine
di  sei  mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero,
se   trattasi   di  concorsi  per  titoli,  dalla  data  della  prima
convocazione della commissione.
    4.  Per  l'accertamento  della conoscenza della lingua straniera,
nonche'  per  l'accertamento  della  capacita' di utilizzazione delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  possono essere
nominati,  quali  membri  aggiunti  della  commissione, professori od
esperti delle corrispondenti discipline linguistiche o informatiche.
                               Art. 7.
                      Assunzione dei vincitori
    1.   L'assunzione   avviene   mediante   stipula   del  contratto
individuale  di  lavoro  tra  coloro che sono risultati vincitori del
relativo concorso ed il direttore generale.
    2.  Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo
30 marzo  2001, n. 165, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di
lavoro.
                              Titolo II
 CONCORSI PER AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E PER AREE TECNOLOGICHE
                               Art. 8.
                           Norme generali
    1.  Il  personale  appartenente ai diversi livelli del profilo di
ricercatore  viene  assunto attraverso concorsi pubblici distinti per
aree scientifico-disciplinari.
    2.  Le  diverse  aree  scientifico-disciplinari di cui al comma 1
sono  determinate,  su proposta del presidente, con deliberazione del
consiglio  di  amministrazione. Per ciascuna area sono individuate le
aree  scientifico-disciplinari  affini  e le materie d'esame. Le aree
sono sottoposte a revisione periodica.
    3.  Il  personale  appartenente ai diversi livelli del profilo di
tecnologo  viene  assunto  attraverso  concorsi pubblici distinti per
aree tecnologiche.
    4. Le diverse aree tecnologiche sono determinate, su proposta del
Presidente,  con  deliberazione del consiglio di amministrazione. Per
ciascuna  area  sono  individuate  le  aree  tecnologiche affini e le
materie d'esame. Le aree sono sottoposte a revisione periodica.
                               Art. 9.
Commissioni per dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori
    1.  Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai
diversi  livelli del profilo di ricercatore sono nominate con decreto
del Presidente.
    2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
      a) un professore universitario ordinario ovvero un dirigente di
ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
      b) due  componenti,  di  cui  almeno  uno interno, scelti tra i
professori  universitari  ordinari o associati ovvero tra i dirigenti
di  ricerca,  i  primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di
enti  pubblici,  in relazione al livello del profilo messo a concorso
ovvero tra gli esperti stranieri di pari livello.
    3.  Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
    4.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  delle
commissioni di cui hanno fatto parte.
                              Art. 10.
  Commissioni per dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi
    1.  Le commissioni per l'assunzione del personale appartenente ai
diversi  livelli  del  profilo di tecnologo sono nominate con decreto
del presidente.
    2. Dette commissioni sono composte da tre membri:
      a) un  professore  universitario  ordinario ovvero un dirigente
tecnologo di altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
      b) due  componenti,  di  cui  almeno  uno interno, scelti tra i
professori  universitari  ordinari o associati ovvero tra i dirigenti
di ricerca e i dirigenti tecnologi, tra i primi ricercatori e i primi
tecnologi,  i  ricercatori e i tecnologi, in relazione al livello del
profilo  messo  a  concorso, dell'istituto o di enti pubblici, ovvero
tra gli esperti stranieri di pari livello.
    3.  Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
    4.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  delle
commissioni di cui hanno fatto parte.
                              Art. 11.
                   Concorso a dirigente di ricerca
    1.  L'accesso al profilo di dirigente di ricerca avviene mediante
concorso pubblico nazionale per titoli.
    2.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    3. La commissione forma la graduatoria sulla base dei curricula e
dei titoli scientifici presentati dai candidati.
    4.  Ai  fini  dell'inclusione  nella  graduatoria  di  merito, il
candidato  deve  riportare  nella valutazione dei titoli un punteggio
non   inferiore   a   punti  21/30  o  altro  punteggio  equivalente;
l'indicazione  del punteggio minimo necessario per l'inclusione nella
graduatoria di merito deve essere riportata nel bando di concorso.
                              Art. 12.
                    Concorso a primo ricercatore
    1.  L'accesso  al  profilo  di primo ricercatore avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    4. L'esame consiste in una prova orale.
    5.  La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare
le capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita'
proprie  dello  specifico  profilo  professionale  cui il concorso si
riferisce,  tenuto  anche  conto  dei titoli culturali, di servizio e
professionali  presentati.  In  particolare,  avuto riguardo all'area
scientifico-disciplinare  per  la  quale  e'  indetto il concorso, il
colloquio  verte  sugli argomenti espressamente indicati nel bando ed
ha per oggetto i compiti propri del profilo professionale a concorso;
il  colloquio  deve  altresi'  accertare il grado di conoscenza della
lingua  straniera  parlata  e  scritta  e della relativa terminologia
scientifica,    nonche'   la   capacita'   di   utilizzazione   delle
apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    6.  Ai  fini  del  superamento  del  colloquio  il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente;  l'indicazione  del  punteggio  minimo necessario per il
superamento della prova deve essere riportata nel bando di concorso.
                              Art. 13.
                       Concorso a ricercatore
    1.  L'accesso al profilo di ricercatore avviene mediante concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    4.  Gli  esami  consistono  in  una prova scritta ed in una prova
orale.
    5.  La  prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su
argomenti  proposti  dalla  commissione  esaminatrice,  relativi alle
materie      indicate      nel      bando,     concernenti     l'area
scientifico-disciplinare per la quale viene indetto il concorso.
    6.  La  prova  orale consiste in un colloquio; il colloquio verte
sugli  stessi  argomenti  indicati  nel  bando per la prova scritta e
tende all'accertamento delle capacita' professionali del candidato in
relazione    alle   attivita'   proprie   dello   specifico   profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   di  servizio  e  professionali  presentati.  Il
colloquio  deve  anche  accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera   parlata   e   scritta   e   della  relativa  terminologia
scientifica,    nonche'   la   capacita'   di   utilizzazione   delle
apparecchiature scientifiche inerenti l'area scientifico-disciplinare
e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    7.  Ai  fini  del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.  L'indicazione dei punteggi minimi per il superamento di
ciascuna prova deve essere riportato nel bando.
                              Art. 14.
                   Concorso a dirigente tecnologo
    1.  L'accesso  al profilo di dirigente tecnologo avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    4. L'esame consiste in una prova orale.
    5.   La   prova   orale   consiste   in   un  colloquio  tendente
all'accertamento  delle  capacita'  professionali  del  candidato, in
relazione    alle   attivita'   proprie   dello   specifico   profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   di  servizio  e  professionali  presentati.  In
particolare,  avuto  riguardo  all'area  tecnologica  per la quale e'
indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente
indicati  nel  bando  e deve altresi' avere ad oggetto i compiti, ivi
compresi quelli organizzativi, inerenti le finzioni da conferire.
    6.  Il  colloquio  deve  inoltre accertare il grado di conoscenza
della  lingua  straniera  parlata  e scritta, nonche' la capacita' di
utilizzare    le   apparecchiature   scientifiche   inerenti   l'area
tecnologica e le applicazioni informatiche piu' diffuse.
    7.  Ai  fini  del  superamento  del  colloquio  il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente;  l'indicazione  del  punteggio  minimo necessario per il
superamento   del  colloquio  deve  essere  riportata  nel  bando  di
concorso.
                              Art. 15.
                     Concorso a primo tecnologo
    1.  L'accesso  al  profilo  di  primo  tecnologo avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    4. L'esame consiste in una prova orale.
    5.   La   prova   orale   consiste   in   un  colloquio  tendente
all'accertamento  delle  capacita'  professionali  del  candidato, in
relazione    alle   attivita'   proprie   dello   specifico   profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   professionali  e  di  servizio  presentati.  In
particolare,  avuto  riguardo  all'area  tecnologica  per la quale e'
indetto il concorso, il colloquio verte sugli argomenti espressamente
indicati  nel bando e deve altresi' avere ad oggetto i compiti propri
del profilo professionale.
    6. Il colloquio deve anche accertare il grado di conoscenza della
lingua  straniera parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzo
delle  apparecchiature  scientifiche  inerenti  l'area tecnologica ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    7.  Ai  fini  del  superamento  del  colloquio  il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente;   l'indicazione   del  punteggio  minimo  necessario  al
superamento del colloquio deve risultare dal bando di concorso.
                              Art. 16.
                        Concorso a tecnologo
    1.  L'accesso  al  profilo di tecnologo avviene mediante concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    4.  Gli  esami  consistono  in  una prova scritta ed in una prova
orale.
    5. La prova scritta consiste nella redazione di una dissertazione
su  argomenti  proposti dalla commissione esaminatrice, relativi alle
materie  indicate  nel  bando,  concernenti l'area tecnologica per la
quale viene indetto il concorso.
    6. La prova orale consiste in un colloquio avente per oggetto gli
stessi  argomenti  indicati nel bando per la prova scritta e tendente
all'accertamento  delle  capacita'  professionali  del  candidato, in
relazione    alle   attivita'   proprie   dello   specifico   profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   professionali  e  di  servizio  presentati;  il
colloquio deve accertare altresi' il grado di conoscenza della lingua
straniera  parlata  e  scritta, nonche' la capacita' di utilizzare le
apparecchiature   scientifiche   inerenti  l'area  tecnologica  e  le
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    8.  Ai  fini  del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente,  l'indicazione  del  punteggio  minimo necessario per il
superamento di ciascuna prova deve risultare dal bando.
                             Titolo III
       CONCORSI PUBBLICI PER IL SETTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
                              Art. 17.
                  Concorsi a collaboratore tecnico
    1. L'accesso al profilo di collaboratore tecnico avviene mediante
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami.
    2.  L'accesso  puo'  avvenire  al livello iniziale del profilo di
CTER,  nonche',  nei limiti percentuali fissati dal vigente contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro,  al  livello  apicale del medesimo
profilo.
    3. Le commissioni dei concorsi per CTER sono nominate con decreto
del Presidente e sono composte da:
      a) un professore universitario, ovvero un dirigente tecnologo o
di ricerca di altro ente pubblico, con funzioni di presidente;
      b) da  due  componenti, di cui almeno uno interno, scelti tra i
primi  tecnologi  e  i  tecnologi  o  tra  i  primi  ricercatori  e i
ricercatori  dell'Istituto  o di enti pubblici, esperti nelle materie
d'esame.
    4.  Il segretario delle commissioni e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
    5.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  della
commissione di cui hanno fatto parte.
                              Art. 18.
                   Concorsi a CTER: prove d'esame
    1.   Ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  sono  richiesti,  i
requisiti  previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    2.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    3.  Le  prove  d'esame consistono in una prova scritta, ovvero in
una  serie  di quesiti a risposta sintetica, in una prova pratica con
relazione scritta ed in una prova orale.
    4.  La  prova  scritta  consiste  nella redazione di un elaborato
sugli  argomenti  proposti  dalla  commissione esaminatrice, relativi
alle materie indicate dal bando, concernenti l'attivita' svolta dalle
strutture per le quali i posti sono messi a concorso.
    5. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova
scritta,  una  serie  di quesiti a risposta sintetica, concernenti le
materie indicate nel bando.
    6.  La  prova  pratica  o  a  contenuto  teorico-pratico consiste
nell'esecuzione  di  tecniche e nella illustrazione e applicazione di
metodi   di   lavoro  attinenti  alle  materie  indicate  nel  bando,
concernenti  l'attivita'  della  struttura  per la quale i posti sono
messi  a  concorso; delle modalita' di esecuzione della prova pratica
deve essere redatta dal candidato una sintetica relazione scritta.
    7.  La  prova  orale consiste in un colloquio che deve tendere ad
accertare  il  grado  di conoscenza delle materie oggetto della prova
scritta e della prova pratica, nonche' dell'ordinamento e dei compiti
istituzionali  dell'Istituto  superiore  di  sanita';  deve  altresi'
tendere  all'accertamento delle capacita' professionali del candidato
in   relazione   alle   attivita'  proprie  dello  specifico  profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   di  servizio  e  professionali  presentati;  il
colloquio  deve  infine accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera   scritta   e   parlata   e   della  relativa  terminologia
scientifica, nonche' la capacita' di utilizzare le apparecchiature ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    8.  Ai  fini  del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
    9.  L'indicazione  dei  punteggi  minimi per il superamento delle
prove deve risultare dal bando.
                              Art. 19.
             Concorsi per funzionario di amministrazione
    1. L'accesso al profilo di funzionario di amministrazione avviene
mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
    2.  L'accesso  puo'  avvenire  al livello iniziale del profilo di
funzionario  di  amministrazione,  nonche',  nei  limiti  percentuali
fissati  dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro, al
livello apicale del medesimo profilo.
    3.  Le  commissioni di concorso per funzionari di amministrazione
sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da:
      a) un  magistrato  amministrativo  e/o  contabile o un avvocato
dello Stato ovvero un dirigente di prima fascia del ruolo unico delle
amministrazioni  dello  Stato  o  da  un dirigente di prima fascia di
altro ente pubblico, con funzioni di Presidente;
      b) due  componenti,  di  cui  almeno  uno interno, scelti tra i
dirigenti  di  seconda  fascia  dell'Istituto,  delle amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici.
    4.  Il  segretario  e' scelto tra i funzionari di amministrazione
dell'Istituto.
    5.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  della
commissione di cui hanno fatto parte.
                              Art. 20.
      Concorsi a funzionario di amministrazione: prove d'esame
    1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    2.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    3.  Le  prove  d'esame  consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
    4.  Le  prove  scritte,  una  delle quali puo' essere a contenuto
teorico-pratico,  vertono  su  argomenti  di  diritto amministrativo,
contabilita' di Stato e su materie attinenti alla sfera di competenza
dell'Istituto Superiore di Sanita'.
    5. La prova orale consiste in un colloquio che tende ad accertare
il  grado  di  conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte e
delle  eventuali  altre  materie  espressamente indicate dal bando di
concorso,   nonche'  ad  accertare  le  capacita'  professionali  del
candidato in relazione alle attivita' proprie dello specifico profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli   culturali,   di  servizio  e  professionali  presentati;  il
colloquio  deve  anche  accertare il grado di conoscenza della lingua
straniera  e  la  capacita'  di  utilizzo  delle  apparecchiature  ed
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    6.  Ai  fini  del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
    7. L'indicazione dei punteggi minimi necessari per il superamento
di ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.
                              Art. 21.
             Concorso a collaboratore di amministrazione
    1.  L'accesso al livello iniziale del profilo di collaboratore di
amministrazione  avviene  mediante  concorso  pubblico nazionale, per
titoli ed esami.
    2. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    3.   La   commissione  esaminatrice,  nominata  con  decreto  del
direttore  generale,  e' composta da un dirigente di prima fascia del
ruolo  unico  delle  amministrazioni  dello  Stato  o  di  altro ente
pubblico,  con  funzioni  di  presidente, e da due componenti, di cui
almeno  uno  interno,  con  profilo  non  inferiore  a funzionario di
amministrazione,  scelti  tra i dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita'  e  di  enti  pubblici,  esperti  nelle  materie  oggetto del
concorso.
    4.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  della
commissione di cui hanno fatto parte.
    5.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    6.  Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica
o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
    7.  La  prova  scritta  consiste  nella redazione di un elaborato
sulle  materie  indicate  nel bando, attinenti alle attivita' proprie
del profilo professionale a concorso.
    8. Il bando di concorso puo' prevedere, in alternativa alla prova
scritta,  una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un
tempo predeterminato.
    9.  La prova pratica o a contenuto teorico-pratico consiste nella
esecuzione   di  metodiche  burocratiche  o  nella  illustrazione  ed
applicazione  di  sistemi  di lavoro attinenti alle attivita' proprie
del  profilo  professionale  a concorso, con riferimento alle materie
indicate nel bando.
    10.  La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto le
stesse  materie  indicate  nel  bando  per  le prove scritte, nonche'
tendente  ad  accertare  le  capacita' professionali del candidato in
relazione  alle  attivita'  proprie  del profilo professionale cui il
concorso  si  riferisce,  tenuto anche conto dei titoli culturali, di
servizio  e  professionali  presentati;  il  colloquio  deve altresi'
accertare  la  conoscenza  di  una lingua straniera e la capacita' di
utilizzo  delle  apparecchiature  ed  applicazioni  informatiche piu'
diffuse.
    11.  Ai  fini del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
    12.   L'indicazione   dei   punteggi   minimi  necessari  per  il
superamento  di  ciascuna  prova  deve  essere riportata nel bando di
concorso.
                              Art. 22.
           Commissioni per i concorsi ad operatore tecnico
    1. L'accesso al livello iniziale del profilo di operatore tecnico
avviene mediante concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
    2.   La   commissione  esaminatrice,  nominata  con  decreto  del
direttore generale, e' composta da:
      a) un  dirigente  tecnologo  o  un primo tecnologo ovvero da un
dirigente di ricerca o da un primo ricercatore di altro ente pubblico
con funzioni di presidente;
      b) due  componenti,  di  cui  almeno  uno interno, scelti tra i
primi  tecnologi  e  i  tecnologi  o  tra  i  primi  ricercatori  e i
ricercatori dell'Istituto o di ente pubblico.
    3.  Il segretario della Commissione e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto Superiore della Sanita'.
    4.  Le  persone  prescelte quali componenti di una commissione di
concorso  non  possono,  di norma, essere nominate membri di un'altra
commissione  prima  che  sia  decorso  un  anno  dalla  nomina  della
commissione di cui hanno fatto parte.
                              Art. 23.
                  Operatore tecnico: prove d'esame
    1. Ai fini dell'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti
previsti  dalle  vigenti  norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro  del  comparto  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione.
    2.  Il  bando  di  concorso  indica  i  titoli  valutabili  ed il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
    3.  Gli  esami  consistono  in  una  prova  pratica o a contenuto
teorico-pratico ed in una prova orale.
    4.  La  prova  pratica  o  a  contenuto  teorico-pratico consiste
nell'esecuzione  di  metodiche  strumentali  o nella illustrazione ed
applicazione  di  sistemi  di lavoro attinenti alle attivita' proprie
del  profilo  professionale  a concorso, con riferimento alle materie
indicate nel bando.
    5.  La  prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie
indicate  nel  bando  per  la  prova pratica; la prova tende altresi'
all'accertamento  delle  capacita'  professionali  del  candidato  in
relazione    alle   attivita'   proprie   dello   specifico   profilo
professionale  cui  il  concorso  si  riferisce;  il  colloquio tende
altresi'  ad  accertare  la  conoscenza  di una lingua straniera e la
capacita'   di   utilizzo   delle   apparecchiature  ed  applicazioni
informatiche piu' diffuse.
    6.  Ai  fini  del superamento di ciascuna prova il candidato deve
riportare  un punteggio non inferiore a punti 21/30 o altro punteggio
equivalente.
    7.  L'indicazione  dei  punteggi  minimi  per  il  superamento di
ciascuna prova deve essere riportata nel bando di concorso.
                              Titolo IV
  ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI PER
  I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
                              Art. 24.
 Assunzione di personale con profilo di operatore di amministrazione
    1.  L'accesso  al profilo di operatore di amministrazione avviene
mediante  selezione  per l'accertamento dell'idoneita', come previsto
dalla  vigente  normativa  disciplinante le assunzioni da parte delle
pubbliche   amministrazioni  di  personale  appartenente  ai  profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
    2.  La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita' e'
nominata  con  decreto  del  direttore  generale ed e' composta da un
dirigente   di   seconda   fascia   dell'istituto,  con  funzioni  di
presidente,   e  da  due  componenti,  scelti  tra  i  funzionari  di
amministrazione, IV livello professionale, dell'Istituto.
    3.  Il segretario della commissione e' scelto tra i funzionari di
amministrazione dell'Istituto.
                              Art. 25.
      Assunzione di personale con profilo di ausiliario tecnico
    1.  L'accesso  al  profilo di ausiliario tecnico avviene mediante
selezione  per  l'accertamento  dell'idoneita',  come  previsto dalla
vigente   normativa   disciplinante  le  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni  di  personale  appartenente  ai  profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
    2.  La  commissione  incaricata dell'accertamento dell'idoneita',
nominata  con  decreto  del  direttore  generale,  e'  composta da un
dipendente   dell'Istituto   con   profilo   non  inferiore  a  primo
ricercatore,  primo  tecnologo  o  dirigente  di  seconda fascia, con
funzioni  di presidente, e da altri due dipendenti dell'Istituto, con
profilo   non   inferiore   a   funzionario   di   amministrazione  o
collaboratore  tecnico enti di ricerca. Il segretario e' scelto tra i
funzionari di amministrazione dell'Istituto.
                              Art. 26.
Assunzione di personale con profilo di ausiliario di amministrazione
    1.  L'accesso al profilo di ausiliario di amministrazione avviene
mediante  selezione  per l'accertamento dell'idoneita', come previsto
dalla  vigente  normativa  disciplinante le assunzioni da parte delle
pubbliche   amministrazioni  di  personale  appartenente  ai  profili
professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo.
    2.  La  commissione  incaricata dell'accertamento dell'idoneita',
nominata  con  decreto  del  direttore  generale,  e'  composta da un
dipendente  dell'Istituto  con  profilo  non inferiore a dirigente di
seconda fascia, con funzioni di presidente, e da altri due dipendenti
dell'Istituto,   con   profilo   non   inferiore   a  funzionario  di
amministrazione.   Il  segretario  e'  scelto  tra  i  funzionari  di
amministrazione dell'Istituto.
                              Capo III
             ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
                              Art. 27.
                          Principi generali
    1.  L'Istituto superiore di sanita' puo' assumere, nei casi e nei
limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative,
ivi  comprese  le  previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo
1975,  n.  70,  e  dalla  contrattazione  collettiva,  personale  con
contratto a tempo determinato.
    2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far
fronte  alle  esigenze  di  realizzazione  dei  programmi nazionali e
internazionali  di  ricerca  dell'Istituto  o di programmi di ricerca
affidati  all'Istituto  medesimo,  mediante  convenzione, da soggetti
esterni,  pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge
o regolamentari.
    3. L'Istituto puo' assumere a tempo determinato:
      a) personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo  n.  165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della
professionalita' del profilo professionale per il quale si concorre;
      b) personale   tecnico-scientifico,   di   elevato  livello  di
competenza,  esperienza,  ovvero  altamente  specializzato,  anche di
cittadinanza  straniera,  per  lo svolgimento di programmi di ricerca
ovvero per attivita' di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di
ricerca,  per  l'intera  durata  degli  stessi  programmi,  e  per la
gestione di infrastrutture tecniche complesse.
    4.  Le  selezioni  vengono  adeguatamente pubblicizzate, mediante
pubblicazione   per   estratto  del  relativo  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale;    le   modalita'   di   espletamento   devono   garantire
l'imparzialita'  dello  svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno,
l'economicita' e la celerita'.
    5.  Il  bando  di  avvio della selezione specifica il profilo, il
livello,  l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero
la  struttura  tecnico-amministrativa  di  destinazione e definisce i
requisiti di ammissione, i titoli valutabili, le prove da sostenere e
i   relativi   punteggi,  con  l'indicazione  della  tipologia  delle
competenze   scientifiche  e  tecnologiche  o  tecnico-amministrative
richieste,  nonche'  il  grado di conoscenza della lingua straniera e
dell'utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu'
diffuse richiesto.
    6.  Per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  sono  richiesti i
medesimi  requisiti  valevoli per le assunzioni a tempo indeterminato
nel corrispondente profilo.
    7.  Le modalita' di espletamento delle selezioni, ivi comprese le
tipologie  di  prove  selettive  e le regole sulla composizione delle
commissioni   esaminatrici,   sono   stabilite  in  conformita'  alla
normativa   generale   ed   alla  disciplina  dettata  dal  contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del comparto ricerca. In mancanza di
specifica regolamentazione contrattuale, le modalita' di espletamento
delle  selezioni  sono  determinate,  nel  rispetto  della  normativa
generale,  dal consiglio di amministrazione, secondo criteri analoghi
a  quelli  seguiti  per  il  reclutamento  a  tempo indeterminato del
corrispondente personale.
    8.  Le  categorie  di  titoli  di  merito  valutabili in tutte le
selezioni  pubbliche  sono  le  medesime previste per le assunzioni a
tempo indeterminato nel corrispondente profilo.
    9.  Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio
massimo  attribuibile  alla  categoria stessa ed il punteggio massimo
attribuibile  a  ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto
in   proposito   stabilito  per  i  corrispondenti  concorsi  per  le
assunzioni a tempo indeterminato.
  10. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dell'espletamento
delle prove selettive.
                               Capo IV
               INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE
                              Art. 28.
Modalita'    di    conferimento   degli   incarichi   temporanei   di
                           collaborazione
    1.  Per esigenze connesse all'attuazione dei programmi di ricerca
relativi a convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione di cui
all'art.  2,  comma  2,  lettera  b) del decreto del Presidente della
Repubblica  20 gennaio 2001, n. 70, ovvero su indicazione di norme di
legge  o  regolamentari,  ed in mancanza di adeguate professionalita'
interne,   e'   possibile   procedere  all'affidamento  di  incarichi
temporanei   di  collaborazione  per  l'espletamento  delle  relative
attivita'.
    2.   I   soggetti   cui  affidare  gli  incarichi  temporanei  di
collaborazione sono selezionati, per ciascun programma di ricerca, da
commissioni  di esperti, sulla base della valutazione comparativa dei
requisiti di piu' elevata professionalita' posseduti dai candidati.
    3. Le  procedure  amministrative per la selezione dei soggetti ai
quali  affidare  gli  incarichi  di  cui al primo comma sono adottate
dall'ufficio amministrativo competente per materia.
    4.  L'atto  di  conferimento  dell'incarico  determina la durata,
l'oggetto,  il luogo di espletamento dell'incarico di collaborazione,
la  misura  del  compenso  spettante e le modalita' di corresponsione
dello stesso.
    5.   Le   prestazioni   connesse  agli  incarichi  temporanei  di
collaborazione  sono  espletate  senza  vincolo  di  subordinazione e
dipendenza dagli organi di gestione dell'Istituto.
    6.  Gli  incarichi  temporanei  di  collaborazione non comportano
osservanza  di orari di lavoro, ne' l'inserimento stabile all'interno
della  struttura  operativa  nella  quale vengono svolte le attivita'
relative  al  programma  scientifico;  detti incarichi possono essere
svolti  al di fuori della sede dell'Istituto; la durata dell'incarico
di norma non potra' superare i due anni.
    7.  Per  motivate  esigenze, possono essere altresi' conferiti ai
sensi  degli  articoli 2222  e  seguenti del codice civile, contratti
d'opera per un periodo limitato.
                              Art. 29.
    Modalita' di conferimento di incarichi temporanei ad esperti
    1.  Il  conferimento di incarichi temporanei ad esperti, ai sensi
dell'art.  12,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, e' disposto dal consiglio di amministrazione,
previo  accertamento della sussistenza delle particolari esigenze che
ne determinano l'utilizzazione.
    2.  Deve  in  ogni  caso  trattarsi  di  esigenze  connesse  alle
attivita'   istituzionali   dell'ente  nel  suo  complesso  ovvero  a
problematiche generali dell'amministrazione.
    3.  La  proposta  di  conferimento  degli incarichi temporanei ad
esperti,  adeguatamente  motivata, e' formulata dal presidente, sulla
base  di apposito atto istruttorio del direttore generale, nel quale,
accertata   la   mancanza   all'interno   dell'Istituto  di  adeguate
professionalita'   tecnico-scientifiche,   vengono   evidenziati,  in
relazione  ai  curricula  sottoscritti  dai  candidati, i titoli e le
esperienze professionali che suffragano le diverse candidature.
    4.  La  delibera  del  consiglio di amministrazione, con la quale
sono  scelti i soggetti cui conferire gli incarichi temporanei di cui
al  presente  articolo stabilisce, altresi', la durata, l'oggetto, il
luogo   di   espletamento   dell'incarico,  la  misura  del  compenso
spettante,  le  modalita'  di  corresponsione  dello  stesso, nonche'
l'obbligo,   da   parte   dell'incaricato,  di  presentare  apposita,
specifica relazione conclusiva.
                               Capo V
                           BORSE DI STUDIO
                              Art. 30.
                Borse di studio e assegni di ricerca
    1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  eroga  borse  di studio e
assegni di ricerca per il personale laureato.
    2.  Ogni  Dipartimento  provvede,  con  le  risorse  del  proprio
bilancio,  alla  concessione di borse di studio e assegni di ricerca,
previo  parere del comitato scientifico, ai sensi dell'art. 10, primo
comma,  lettera  c)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
70/2001;
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo', sentito il comitato
scientifico,  deliberare  ulteriori programmi di attivazione di borse
di  studio e assegni di ricerca nell'interesse generale dell'Istituto
superiore  di  sanita'  o di programmi di ricerca non necessariamente
affidati ai dipartimenti.
    4.  Le  borse  di studio e gli assegni di ricerca sono concessi a
cittadini  italiani,  comunitari e stranieri, in possesso di laurea o
di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano o straniero.
    5. Le tipologie delle borse di studio e degli assegni di ricerca,
la  loro  durata, il loro eventuale rinnovo, nonche' i requisiti e le
procedure selettive per la concessione sono disciplinati con delibera
del consiglio di amministrazione.
    6.  Al  fine  di  favorire  la  formazione di personale altamente
specializzato  in  programmi  di  intervento e di ricerca mirati alla
lotta  ed  alla  prevenzione  delle  principali patologie, l'Istituto
superiore di sanita' puo' concedere borse di studio all'estero.
    7.  Possono  fruire  della  borsa di studio all'estero, cumulando
l'importo  con  la retribuzione, anche coloro che siano dipendenti da
amministrazioni   pubbliche,   compresi  i  dipendenti  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  o enti pubblici o privati e a condizione che
gli  interessati  siano  autorizzati  dall'amministrazione  o ente di
appartenenza.
    8.  Le  commissioni  esaminatrici  per  le  borse di studio e gli
assegni   di   ricerca,   nominate   con   decreto   del   presidente
dell'Istituto,  sono  composte  dal  direttore del dipartimento o del
servizio  interessato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti
di  ricerca o dirigenti tecnologi, esperti nella materia; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario di amministrazione.
                              Art. 31.
                    Borse di dottorato di ricerca
    1.  L'Istituto superiore di sanita' puo' contribuire, con proprie
borse,  allo  svolgimento  di corsi di dottorato di ricerca istituiti
dalle  universita' ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210.
    2.  A  tal  fine l'Istituto superiore di sanita' stipula apposite
convenzioni  con  le  universita'  che attivano i corsi di dottorato,
nelle  quali vengono regolamentati la partecipazione del personale di
ricerca  dell'Istituto  ai  collegi  dei  docenti dei dottorati, alle
commissioni  di  accesso ai corsi, lo svolgimento presso le strutture
di  ricerca  dell'Istituto  di  attivita' di ricerca finalizzate alla
formazione dei dottorandi di ricerca.
    3.  Con  apposite  convenzioni o nell'ambito delle convenzioni di
cui  al  comma  2, l'Istituto puo' promuovere attivita' di formazione
post-dottorato,  di  formazione  continua permanente e ricorrente, di
formazione  superiore  non universitaria e di attivita' di promozione
della  conoscenza  in  tema  di  sanita'  pubblica  tra gli operatori
sanitari,  nella  scuola e nella societa', anche mediante appropriate
attivita' divulgative.
                              Art. 32.
Aspettativa   per  motivi  di  studio  e  ricerca  per  il  personale
                            dell'Istituto
    1.  Il  personale  tecnico dell'Istituto dei livelli dal primo al
sesto, nonche' i dirigenti ed il personale amministrativo dei livelli
dal  quarto  al  settimo,  puo'  essere  collocato  in aspettativa, a
domanda,  oltre  che  per  i  motivi  previsti  dalle  vigenti  norme
contrattuali,  per  motivi  di  studio  e  di ricerca, nell'interesse
dell'Istituto.
    2.  Il collocamento in aspettativa per motivi di studio e ricerca
viene  disposto dal direttore generale, previa delibera del consiglio
di  amministrazione,  su  proposta del titolare del dipartimento, del
Centro  nazionale  o  del  servizio  tecnico-scientifico,  ovvero dai
competenti  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,  per il
personale  dei  livelli  dal quarto al settimo, assegnato ai predetti
uffici.
    3.  La  durata dell'aspettativa non puo' superare i due anni; per
giustificati  motivi  il consiglio di amministrazione puo' deliberare
la  proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.
Il  periodo  complessivo  dell'aspettativa  per  motivi  di  studio e
ricerca non puo' superare i due anni e sei mesi in un decennio.
    4.  I  dipendenti  dell'Istituto,  collocati  in  aspettativa per
motivi  di  studio  e  ricerca  nell'interesse  dell'Istituto stesso,
cumulano  l'importo  dell'eventuale  borsa  di  studio  o  assegno di
ricerca,   erogato   dall'ente   ospitante,   anche   estero  con  la
retribuzione in godimento, nei limiti fissati dalla normativa vigente
in materia.
    5.  Il  tempo  trascorso  in  aspettativa  per motivi di studio e
ricerca  di cui al presente articolo, e' computato per intero ai fini
della  progressione  di  carriera,  della  attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
                              Art. 33.
                            Norma finale
    1.   Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
regolamento  si  applica la disciplina generale vigente in materia di
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.