Art. 10.
           Coordinamento tra regione, ARPAS e aziende-USL
  1.  L'ARPAS  ed  i  dipartimenti  di  prevenzione delle aziende-USL
esercitano  in  modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo
ambientale  e  di  prevenzione  collettiva  che rivestono valenza sia
ambientale sia sanitaria.
  2.   La   giunta   regionale,   su   proposta   a  firma  congiunta
dell'assessore  dell'igiene,  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  e
dell'assessore della difesa dell'ambiente, puo' emanare appositi atti
di  indirizzo  e  coordinamento  al  fine di individuare modalita' di
collaborazione  tra  le  strutture  dell'ARPAS  e  i  dipartimenti di
prevenzione delle aziende-USL.
  3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del presidente
della  regione, i comitati provinciali di coordinamento, quali organi
territoriali  dell'ente,  al  fine di assicurare l'integrazione ed il
coordinamento  delle  attivita'  periferiche dell'ARPAS con i servizi
delle  rispettive  amministrazioni  provinciali  e  comunali  e con i
dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL.
  4. Il comitato provinciale di coordinamento ha il compito di:
    a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti
territoriali  da  presentare  al  direttore  generale  dell'ARPAS per
l'elaborazione    dei    programmi   annuali   di   attivita'   del/i
dipartimento/i locale/i;
    b) richiedere  periodiche  informazioni  sullo  svolgimento delle
attivita' programmate e sui risultati conseguiti.
  5.  Ciascun comitato provinciale di coordinamento e' presieduto dal
presidente della provincia ed e' cosi' composto:
    a) dall'assessore provinciale competente in materia sanitaria;
    b) dall'assessore provinciale competente in materia ambientale;
    c) dal   dirigente  responsabile  dell'assessorato  dell'ambiente
della provincia;
    d) dal/i direttore/i del/i dipartimento/i locale/i dell'ARPAS;
    e) dai   responsabili   dei  dipartimenti  di  prevenzione  delle
aziende-USL esistenti nel territorio della provincia;
  6.  Il comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la
stessa  durata  del consiglio provinciale e si riunisce quattro volte
l'anno. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per
la disciplina dello svolgimento delle sedute.
  7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i comitati
provinciali   si   riuniscono   entro  tre  mesi  dalla  costituzione
dell'ARPAS.