Art. 10. Coordinamento tra regione, ARPAS e aziende-USL 1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, puo' emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalita' di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. 3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del presidente della regione, i comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attivita' periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. 4. Il comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al direttore generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attivita' del/i dipartimento/i locale/i; b) richiedere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attivita' programmate e sui risultati conseguiti. 5. Ciascun comitato provinciale di coordinamento e' presieduto dal presidente della provincia ed e' cosi' composto: a) dall'assessore provinciale competente in materia sanitaria; b) dall'assessore provinciale competente in materia ambientale; c) dal dirigente responsabile dell'assessorato dell'ambiente della provincia; d) dal/i direttore/i del/i dipartimento/i locale/i dell'ARPAS; e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL esistenti nel territorio della provincia; 6. Il comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i comitati provinciali si riuniscono entro tre mesi dalla costituzione dell'ARPAS.