Art. 11.
                 Convenzioni e accordi di programma
  1.  Nelle materie di cui al presente decreto l'ARPAS, sulla base di
accordi  di  programma  e apposite convenzioni, assicura attivita' di
consulenza  ed  eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche
di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e
controllo ambientali di competenza della regione, delle province, dei
comuni,  delle  comunita'  montane  e dei dipartimenti di prevenzione
delle   aziende-USL.   Le  prestazioni  effettuate  in  favore  delle
aziende-USL sono gratuite.
  2.  La  regione,  previa  deliberazione  della  giunta regionale su
proposta  a  firma  congiunta  dell'assessore  dell'igiene, sanita' e
dell'assistenza  sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente,
stipula  con  le  province  apposite  convenzioni nelle quali vengono
stabiliti  i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche
dell'ARPAS  da  parte  delle province stesse. Le convenzioni regolano
altresi'  la  dipendenza  funzionale  delle  strutture medesime dalle
province,    per    l'esercizio    delle   funzioni   amministrative,
autorizzative  e  di  controllo  in  materia ambientale attribuite ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3.  Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2
individuano,  tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i
tempi  e  i  costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonche' le
modalita' di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.