Art. 11. Convenzioni e accordi di programma 1. Nelle materie di cui al presente decreto l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attivita' di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della regione, delle province, dei comuni, delle comunita' montane e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL. Le prestazioni effettuate in favore delle aziende-USL sono gratuite. 2. La regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresi' la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonche' le modalita' di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.