Art. 12.
                     Funzioni degli enti locali
  1. Gli enti locali:
    a) concorrono  alla  definizione  degli  obiettivi generali delle
attivita'  di  protezione  e  controllo ambientale di cui all'art. 8,
lettera a);
    b) esercitano  le  funzioni  di  programmazione territoriale e le
funzioni  amministrative  di  protezione  e controllo loro attribuite
dalle leggi;
    c) si  avvalgono  dell'ARPAS  per  lo svolgimento delle attivita'
tecnico-scientifiche  e analitiche finalizzate all'espletamento delle
funzioni di cui alla lettera b).