Art. 12. Funzioni degli enti locali 1. Gli enti locali: a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attivita' di protezione e controllo ambientale di cui all'art. 8, lettera a); b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi; c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b).