Art. 14. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, ed e' scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina del direttore generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario straordinario nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo ed e' scelto tra i dirigenti della regione in possesso dei requisiti per essere nominati direttore generale. Al Commissario straordinario si applicano le previsioni dettate per il direttore generale. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di diritto privato di durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza ed e' a tempo pieno. L'incarico e' incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico e' subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza. 3. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal piu' anziano di eta' fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS. 4. Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; in prima applicazione e' attribuito il trattamento economico previsto per la fascia A nella deliberazione della giunta regionale n. 27/52 del 7 agosto 2001. 5. Le cause di incompatibilita' relative all'incarico del direttore generale sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della regione. 6. Il direttore generale: a) attua gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attivita' di tutela ambientale, sulla base delle direttive della regione; b) predispone il programma di attivita' di cui all'art. 22; c) approva il regolamento di cui all'art. 21; d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; f) predispone una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti; g) propone alla giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe; h) e' preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS. i) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS; l) adotta il regolamento organizzativo, quello contabile ed i tariffari; m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS; n) adotta un sistema di controllo di gestione. 8. In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano al direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'art. 26, comma 2.