Art. 14.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore  generale  e' nominato con decreto del presidente
della   regione,  previa  deliberazione  della  giunta  regionale  su
proposta  a  firma  congiunta  dell'assessore  dell'igiene, sanita' e
dell'assistenza  sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente,
ed  e'  scelto  tra  persone  in  possesso  di diploma di laurea e di
competenze  ed  esperienza  professionale coerenti con le funzioni da
svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina
del  direttore  generale,  le funzioni dello stesso sono svolte da un
Commissario  straordinario  nominato con decreto del presidente della
regione  - Commissario governativo ed e' scelto tra i dirigenti della
regione  in  possesso  dei  requisiti  per  essere nominati direttore
generale.  Al  Commissario  straordinario  si applicano le previsioni
dettate per il direttore generale.
  2.  Il  rapporto  di  lavoro  del direttore generale e' regolato da
contratto  di  diritto privato di durata corrispondente all'efficacia
della   presente  ordinanza  ed  e'  a  tempo  pieno.  L'incarico  e'
incompatibile  con  quello di componente di organi di amministrazione
di  enti  pubblici  o  privati  e  con  cariche  elettive  pubbliche;
l'incarico  e'  subordinato  al  collocamento  in aspettativa o fuori
ruolo da parte dell'ente di provenienza.
  3.  In  caso  di  assenza  o impedimento del direttore generale, le
relative  funzioni  sono  svolte  dal  piu'  anziano  di  eta'  fra i
direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS.
  4. Al direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita
dall'art.  3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e
successive  modificazioni;  in  prima  applicazione  e' attribuito il
trattamento  economico  previsto  per la fascia A nella deliberazione
della giunta regionale n. 27/52 del 7 agosto 2001.
  5. Le cause di incompatibilita' relative all'incarico del direttore
generale   sono   stabilite  in  base  alle  norme  che  disciplinano
l'ordinamento degli enti strumentali della regione.
  6. Il direttore generale:
    a) attua  gli  indirizzi  strategici  per  la gestione dell'ARPAS
nell'ambito  degli  obiettivi generali delle attivita' di prevenzione
collettiva,  controllo  ambientale e coordinamento delle attivita' di
tutela ambientale, sulla base delle direttive della regione;
    b) predispone il programma di attivita' di cui all'art. 22;
    c) approva il regolamento di cui all'art. 21;
    d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
    e) verifica   la   rispondenza   dei   risultati   dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
    f) predispone  una  relazione annuale sull'attivita' svolta e sui
risultati conseguiti;
    g) propone  alla  giunta regionale i criteri generali da seguirsi
nell'individuazione  delle  tipologie  delle  prestazioni a favore di
privati e nella determinazione delle relative tariffe;
    h) e'  preposto  alla  gestione  operativa  dell'ARPAS e risponde
della  corretta  esecuzione  degli atti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi dell'ARPAS.
    i) provvede   al   coordinamento   delle   strutture  centrali  e
periferiche dell'ARPAS;
    l)  adotta  il  regolamento  organizzativo, quello contabile ed i
tariffari;
    m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS;
    n) adotta un sistema di controllo di gestione.
  8.  In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano
al  direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'art. 26, comma
2.