Art. 15.
                          Comitato tecnico
  1.  Il  direttore  generale,  nell'espletamento delle sue funzioni,
istituisce  e  presiede un comitato tecnico composto dai responsabili
delle  aree  funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di
cui all'art. 20.
  2.  Il  comitato  tecnico collabora alla predisposizione degli atti
secondo le indicazioni del direttore generale ed esprime parere su di
essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS.
  3.  Il  comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico
scientifico   per   tutti  i  livelli  organizzativi  e  territoriali
dell'ARPAS.