Art. 15. Comitato tecnico 1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di cui all'art. 20. 2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS. 3. Il comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS.