Art. 16.
                        Collegio dei revisori
  1.  Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri ed
e'   nominato  con  decreto  del  presidente  della  regione,  previa
deliberazione  della  giunta  regionale su proposta a firma congiunta
dell'assessore  dell'igiene,  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  e
dell'assessore  della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in
via provvisoria, fino alla nomina da parte della giunta regionale, il
collegio  e'  nominato  con  decreto  del  presidente della regione -
Commissario governativo.
  2.  I  componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  3.  Ai  revisori si applicano le cause di incompatibilita' previste
per  il  direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore generale.
  4.  Il  collegio  dura  in  carica  per  una  durata corrispondente
all'efficacia della presente ordinanza.
  5. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda pari
al  5  per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al
presidente  del  collegio  compete  una  maggiorazione pari al 10 per
cento dell'indennita' fissata per gli altri membri.