Art. 16. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri ed e' nominato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina da parte della giunta regionale, il collegio e' nominato con decreto del presidente della regione - Commissario governativo. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilita' previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del direttore generale. 4. Il collegio dura in carica per una durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza. 5. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennita' fissata per gli altri membri.