Art. 17. Modalita' di funzionamento del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed all'art. 16 che precede, di un proprio regolamento per la disciplina delle modalita' di convocazione e delle norme di funzionamento del collegio stesso. 2. Il presidente del collegio e' eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti. 3. Il collegio e' convocato anche su richiesta motivata di un solo componente. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.