Art. 17.
        Modalita' di funzionamento del collegio dei revisori

  1.  Il  collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di
cui  al  presente  articolo ed all'art. 16 che precede, di un proprio
regolamento per la disciplina delle modalita' di convocazione e delle
norme di funzionamento del collegio stesso.
  2.  Il  presidente  del  collegio  e'  eletto  nella prima seduta a
maggioranza dei componenti.
  3.  Il collegio e' convocato anche su richiesta motivata di un solo
componente.
  4.  Per  la  validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
maggioranza   dei   componenti.   Le  deliberazioni  sono  assunte  a
maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di parita' prevale il voto del
presidente.
  5.  Il  direttore  generale convoca per la prima seduta il collegio
dei   revisori   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  costituzione
dell'organo.