Art. 18. Articolazione organizzativa dell'ARPAS 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in: a) una struttura centrale con valenza regionale; b) dipartimenti locali con ambito provinciale, salvo diversa previsione del regolamento di cui all'art. 14 che precede. L'organizzazione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei dipartimenti locali sono pure determinate dal regolamento di cui all'art. 14 che precede.