Art. 18.
               Articolazione organizzativa dell'ARPAS
  1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni e delle attivita' di cui alla
presente legge l'ARPAS si articola in:
    a) una struttura centrale con valenza regionale;
    b) dipartimenti  locali  con  ambito  provinciale,  salvo diversa
previsione   del   regolamento   di  cui  all'art.  14  che  precede.
L'organizzazione,  le  competenze e le modalita' di funzionamento dei
dipartimenti  locali  sono  pure  determinate  dal regolamento di cui
all'art. 14 che precede.