Art. 19.
               Organizzazione della direzione centrale
  1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate:
    a) area tecnico-scientifica;
    b) area amministrativa.
  2.  La  struttura  centrale dell'ARPAS svolge le attivita' connesse
alla  gestione  del  personale,  del  bilancio e del patrimonio, alla
formazione  e  aggiornamento  del personale, al coordinamento tecnico
delle  attivita' di carattere unitario nonche' le altre attivita' che
saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.
  3.    L'area    tecnico-scientifica   provvede   alla   promozione,
programmazione,  progettazione e produzione dei servizi connessi alle
attivita' tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni
relative  alla  promozione  ed  allo  sviluppo  della  ricerca,  alla
rilevazione   sullo  stato  della  stessa  e  sull'avanzamento  delle
tecnologie  piu'  innovative  per  la  migliore tutela dell'ambiente;
provvede    altresi'    all'organizzazione    delle    attivita'   di
documentazione,  di  formazione  e di aggiornamento del personale, di
informazione,  sensibilizzazione  ed  educazione  dei cittadini, alla
gestione  del  sistema  informativo  ambientale regionale, nonche' le
altre  attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art.
21.
  4. L'area amministrativa svolge le attivita' connesse alla gestione
del  personale,  del  bilancio  e  del patrimonio, nonche' ogni altra
attivita'  amministrativa  di  carattere  unitario  nonche'  le altre
attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21.
  5.  L'organizzazione, la dotazione organica nonche' le modalita' di
funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree
funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.
  6. A ciascuna area e' preposto un direttore, nominato dal direttore
generale  con  proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
    a) eta' non superiore a sessantasette anni;
    b) diploma di laurea:
      1)  in  discipline  tecniche  o  scientifiche, per il direttore
dell'area tecnico- scientifica;
      2)  in  discipline  giuridiche  o  economiche, per il direttore
dell'area amministrativa;
    c) specifici  e  documentati  requisiti,  coerenti  rispetto alle
funzioni   da   svolgere  ed  attestanti  qualificata  formazione  ed
attivita'   professionale,   con   esperienza   dirigenziale   almeno
quinquennale,  acquisita  negli ultimi dieci anni in enti o strutture
pubbliche o private di medie o grandi dimensioni.
  7.  I  direttori  di  area  durano  in  carica  quanto il direttore
generale.
  8.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  direttori di area e' regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
  9.  I  contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per  i  dirigenti  degli  enti regionali. Il trattamento economico e'
stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i
dirigenti con funzioni di direttore generale della regione.
  10.  Il  direttore generale provvede alla risoluzione del contratto
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente  ovvero  dal contratto
medesimo.
  11.  L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro
a  tempo pieno e non e' compatibile con altre attivita' professionali
e  cariche  elettive  pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici
determina il collocamento in aspettativa senza assegni.