Art. 19. Organizzazione della direzione centrale 1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate: a) area tecnico-scientifica; b) area amministrativa. 2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attivita' connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attivita' di carattere unitario nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attivita' tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie piu' innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresi' all'organizzazione delle attivita' di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, alla gestione del sistema informativo ambientale regionale, nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 4. L'area amministrativa svolge le attivita' connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonche' ogni altra attivita' amministrativa di carattere unitario nonche' le altre attivita' che saranno previste nel regolamento di cui all'art. 21. 5. L'organizzazione, la dotazione organica nonche' le modalita' di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21. 6. A ciascuna area e' preposto un direttore, nominato dal direttore generale con proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantasette anni; b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni. 7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale. 8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area e' regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale. 9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico e' stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore generale della regione. 10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non e' compatibile con altre attivita' professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.