Art. 2. Funzioni dell'Agenzia 1. L'ARPAS svolge le attivita' tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e relative a: a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; 5) radioattivita' ambientale; 6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni; b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonche' di prevenzione di rischi ambientali; c) ricerca di base e applicata; d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale; e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.