Art. 2.
                        Funzioni dell'Agenzia
  1.  L'ARPAS  svolge  le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
regionale  connesse  all'esercizio  delle  funzioni  pubbliche per la
protezione ambientale attribuite dall'art. 1 del decreto-legge n. 496
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e
relative a:
    a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
      1) acqua;
      2)  aria,  compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico
negli ambienti di vita;
      3) suolo;
      4) rifiuti solidi e liquidi;
      5) radioattivita' ambientale;
      6)  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con determinate
attivita'  industriali  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e successive modifiche ed integrazioni;
    b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela
dell'ambiente,  del  territorio  nonche'  di  prevenzione  di  rischi
ambientali;
    c) ricerca di base e applicata;
    d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di
monitoraggio  ambientale  e  di  altri sistemi di indagine in materia
ambientale;
    e) formazione   e   aggiornamento   professionale   nel   settore
ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.