Art. 20.
                         Dipartimenti locali
  1.  In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica
dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei
limiti   delle  risorse  loro  assegnate  dal  direttore  generale  e
articolati  in  settori  tecnici e servizi territoriali cui competono
l'espletamento  delle attivita' di laboratorio, tecnico strumentali e
delle  attivita'  di  vigilanza  e controllo sul territorio. E' fatta
salva  la  possibilita'  che,  come  previsto  all'art.  18, comma 1,
lettera b), il regolamento di cui all'art. 14 preveda la costituzione
di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore.
  2.  Ad  ogni  dipartimento locale e' preposto un direttore nominato
dal direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS:
    a) eta' non superiore a sessantasette anni;
    b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche;
    c) esperienza  almeno  quinquennale acquisita in enti o strutture
pubbliche  o  private esplicata attraverso la direzione e gestione di
strutture tecnico-scientifiche.
  3.  I  direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il
direttore generale.
  4.  Il  rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali e'
regolato  da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore
generale.
  5.  I  contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per  i  dirigenti  degli  enti regionali. Il trattamento economico e'
stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i
dirigenti con funzioni di direttore di servizio della regione.
  6.  Il  direttore  generale provvede alla risoluzione del contratto
nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente  ovvero  dal contratto
medesimo.
  7.  L'incarico  di  direttore  di  dipartimento  locale comporta un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e non e' compatibile con altre
attivita'   professionali   e   cariche  elettive  pubbliche;  per  i
dipendenti  degli  enti  pubblici  esso  determina il collocamento in
aspettativa senza assegni.