Art. 20. Dipartimenti locali 1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attivita' di laboratorio, tecnico strumentali e delle attivita' di vigilanza e controllo sul territorio. E' fatta salva la possibilita' che, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), il regolamento di cui all'art. 14 preveda la costituzione di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore. 2. Ad ogni dipartimento locale e' preposto un direttore nominato dal direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS: a) eta' non superiore a sessantasette anni; b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche; c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche. 3. I direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il direttore generale. 4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali e' regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale. 5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico e' stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore di servizio della regione. 6. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore di dipartimento locale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non e' compatibile con altre attivita' professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni.