Art. 21.
                             Regolamento
  1.  Il  regolamento  dell'ARPAS e' adottato dal direttore generale,
sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'art. 19.
  2.  Il  regolamento  disciplina  il funzionamento dell'ARPAS ed, in
particolare, definisce:
    a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonche' le modalita'
di  funzionamento  delle articolazioni della direzione centrale e dei
dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20;
    b) i  servizi  istituzionali  che l'ARPAS assicura alla regione e
agli enti locali;
    c) le  modalita'  per  la  prestazione  da  parte  dell'ARPAS  di
attivita' tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a
quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni,
nonche' a privati;
    d) le   modalita'   di   acquisizione  di  specifiche  consulenze
professionali;
    e) la  contabilita'  dell'ARPAS, individuando anche i criteri per
la tenuta di una contabilita' di tipo economico.
  3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al
comma 1, il regolamento stesso si intende cosi' articolato:
    a) l'organizzazione e' costituita dalla struttura centrale di cui
all'art.  18  la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al
comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste
nella  presente  ordinanza  e  non  attribuite al direttore generale.
Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le
relative funzioni sono esercitate dal direttore generale;
    b) la   dotazione  organica  e'  coincidente  con  le  unita'  di
personale individuato ed assegnato di cui all'art. 27;
    c) la  contabilita'  dell'ARPAS  viene  uniformata a quella delle
aziende-USL.