Art. 21. Regolamento 1. Il regolamento dell'ARPAS e' adottato dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'art. 19. 2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS ed, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonche' le modalita' di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20; b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla regione e agli enti locali; c) le modalita' per la prestazione da parte dell'ARPAS di attivita' tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonche' a privati; d) le modalita' di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) la contabilita' dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilita' di tipo economico. 3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il regolamento stesso si intende cosi' articolato: a) l'organizzazione e' costituita dalla struttura centrale di cui all'art. 18 la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste nella presente ordinanza e non attribuite al direttore generale. Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale; b) la dotazione organica e' coincidente con le unita' di personale individuato ed assegnato di cui all'art. 27; c) la contabilita' dell'ARPAS viene uniformata a quella delle aziende-USL.