Art. 22. Programmazione dell'attivita' 1. L'ARPAS svolge la propria attivita' sulla base di un programma valido sino al 31 dicembre 2003. 2. Il direttore generale predispone il programma di attivita' dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 8 e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10. Il programma e' approvato dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente.