Art. 22.
                    Programmazione dell'attivita'
  1.  L'ARPAS  svolge la propria attivita' sulla base di un programma
valido sino al 31 dicembre 2003.
  2.  Il  direttore  generale  predispone  il  programma di attivita'
dell'ARPAS,  nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera
a), del comma 1, dell'art. 8 e sulla base delle proposte dei comitati
provinciali  di  coordinamento  di  cui  all'art. 10. Il programma e'
approvato  dalla  giunta  regionale,  su  proposta  a firma congiunta
dell'assessore   dell'igiene,   sanita'   e   assistenza   sociale  e
dell'assessore della difesa dell'ambiente.