Art. 24.
                        Controllo e vigilanza
  1.   La   giunta   regionale,   su   proposta   a  firma  congiunta
dell'assessore  dell'igiene  e  sanita'  e  dell'assistenza sociale e
dell'assessore  della  difesa dell'ambiente, emana direttive circa le
attivita'  ispettive  ed  esercita  le  funzioni  di vigilanza di cui
all'art.  3,  comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n. 61 del 1994, onde assicurare il
buon  andamento  generale  e  la regolarita' dei procedimenti gestori
posti  in  essere  dall'ARPAS.  A  tal  fine  il  direttore  generale
dell'ARPAS  fornisce alla regione tutti gli atti, le informazioni e i
dati richiesti.
  2.  Si applicano le norme sul controllo di cui alla legge regionale
26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e della legge regionale
24  marzo  1997,  n.  10,  e  successive modifiche. Possono, inoltre,
essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera
della  giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore
dell'igiene  e  sanita'  e  dell'assistenza  sociale e dell'assessore
della   difesa  dell'ambiente,  per  determinati  periodi  di  tempo.
L'assessorato  della  sanita', igiene e assistenza sociale acquisisce
il  parere  sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'assessorato
della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni
dalla  ricezione  della richiesta; in mancanza di risposta si procede
prescindendo  da  detto  parere.  I termini previsti per il controllo
nella  richiamata legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive
modifiche  e nella legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive
modifiche  sono raddoppiati. La competenza all'adozione degli atti di
controllo  e'  del dirigente del competente servizio dell'assessorato
dell'igiene, sanita' e assistenza sociale.
  3.   Con  successiva  ordinanza  del  presidente  della  regione  -
Commissario  governativo  viene posto a disposizione dell'assessorato
della  sanita',  igiene  e  assistenza  sociale  il  personale di cui
all'art.  6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3243  del  29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo
svolgimento dell'attivita' di controllo.