Art. 24. Controllo e vigilanza 1. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attivita' ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarita' dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il direttore generale dell'ARPAS fornisce alla regione tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti. 2. Si applicano le norme sul controllo di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, per determinati periodi di tempo. L'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale acquisisce il parere sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'assessorato della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta si procede prescindendo da detto parere. I termini previsti per il controllo nella richiamata legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e nella legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche sono raddoppiati. La competenza all'adozione degli atti di controllo e' del dirigente del competente servizio dell'assessorato dell'igiene, sanita' e assistenza sociale. 3. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di controllo.