Art. 25.
Collaborazione   con   l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente,
l'Agenzia  europea  per l'ambiente, l'Universita' e altri istituti di
                              ricerca.

  1.  Al  fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS
stipula  appositi  accordi  con  l'Agenzia  europea per la protezione
dell'ambiente,  con  l'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente, con
altre  agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e
istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.