Art. 25. Collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per l'ambiente, l'Universita' e altri istituti di ricerca. 1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.