Art. 26.
                       Costituzione dell'ARPAS
  1.   Gli  organi  dell'ARPAS  sono  nominati  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
  2.  Il  direttore  generale,  entro  novanta  giorni  dalla nomina,
provvede:
    a) ad  una  ricognizione  che,  sulla  base di parametri quali la
densita'  di  popolazione,  la  densita'  di  sorgenti inquinanti, la
densita'  di  attivita'  produttive  ed  agricole  e  la  presenza di
recettori   particolarmente   sensibili,  permetta  di  definire  gli
obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di
essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;
    b) alla  ricognizione  sentiti  i direttori delle aziende-U.S.L.:
del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle
dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi
multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende-USL;
    c) alla  ricognizione  sentiti i legali rappresentanti degli enti
interessati  delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di
controllo  della  qualita'  ambientale di proprieta' delle province e
dei comuni e del relativo personale;
    d) alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 21.
  3.  Contestualmente  alle  nomine  di  cui  al  comma  1, la giunta
regionale,  su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene,
sanita'  e  dell'assistenza  sociale  e  dell'assessore  della difesa
dell'ambiente,  individua  le  strutture  di  supporto  al  direttore
generale per le attivita' di cui al comma 2.
  4.   Con  successiva  ordinanza  del  presidente  della  regione  -
Commissario  governativo  viene posto a disposizione dell'assessorato
della  sanita',  igiene  e  assistenza  sociale  il  personale di cui
all'art.  6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3243  del  29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo
svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
  5.   L'ARPAS   e'   costituita   con   la  nomina  del  Commissario
straordinario di cui all'art. 14.