Art. 26. Costituzione dell'ARPAS 1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Il direttore generale, entro novanta giorni dalla nomina, provvede: a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la densita' di attivita' produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS; b) alla ricognizione sentiti i direttori delle aziende-U.S.L.: del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende-USL; c) alla ricognizione sentiti i legali rappresentanti degli enti interessati delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualita' ambientale di proprieta' delle province e dei comuni e del relativo personale; d) alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 21. 3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, individua le strutture di supporto al direttore generale per le attivita' di cui al comma 2. 4. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanita', igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza. 5. L'ARPAS e' costituita con la nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 14.