Art. 27. Personale 1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione; b) le dotazioni organiche dei servizi delle aziende-USL relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita', comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita', delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 2 attribuite all'ARPAS; e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di emanazione della presente ordinanza, alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 3 attribuite all'ARPAS. 2. In presenza di inderogabili esigenze altrimenti non soddisfacibili, si provvede con contratti di diritto privato a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.