Art. 27.
                              Personale
  1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS:
    a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione;
    b) le  dotazioni organiche dei servizi delle aziende-USL relative
al personale adibito alle funzioni ed alle attivita', comprese quelle
laboratoristiche,  di  cui  all'art.  2,  attribuite  all'ARPAS; tale
assegnazione  ricomprende  anche  i  posti,  con arrotondamento della
somma all'unita', delle frazioni di personale comunque utilizzato per
le attivita' trasferite;
    c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e
tecnici   delle   aziende-USL   sedi   dei   presidi  multizonali  di
prevenzione,  in  proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul
totale della dotazione organica;
    d) le  dotazioni  organiche  della  regione  o di enti regionali,
relative  al  personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle
attivita' di cui all'art. 2 attribuite all'ARPAS;
    e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al
personale  adibito  prevalentemente,  alla  data  di emanazione della
presente ordinanza, alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 3
attribuite all'ARPAS.
  2.   In   presenza   di   inderogabili   esigenze   altrimenti  non
soddisfacibili,  si provvede con contratti di diritto privato a tempo
determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.