Art. 28.
                        Assegnazione di beni
  1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS:
    a) i  beni  mobili  ed  immobili  e  le  attrezzature dei presidi
multizonali  di  prevenzione,  nonche' i beni mobili ed immobili e le
attrezzature  dei  servizi  delle  aziende-USL  adibiti all'esercizio
delle  funzioni  e  delle  attivita'  di  cui  all'art. 2, attribuite
all'ARPAS;
    b) le   attrezzature   di   controllo  ambientale  di  proprieta'
regionale,  nonche'  altri  beni  mobili  ed immobili ed attrezzature
della  regione  o  di  enti  regionali,  adibiti  all'esercizio delle
funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS;
    c) i  beni,  mobili  ed  immobili,  le attrezzature, le strutture
laboratoristiche  e  di  monitoraggio  delle  province  e dei comuni,
adibiti  all'esercizio  delle  funzioni  e  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2, attribuite all'ARPAS.