Art. 28. Assegnazione di beni 1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle aziende-USL adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; b) le attrezzature di controllo ambientale di proprieta' regionale, nonche' altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS.