Art. 30.
          Trattamento giuridico ed economico del personale

  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del decreto-legge n. 496 del
1993,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 (in
attesa  dell'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 45, comma
3,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29) il personale
assegnato  provvisoriamente  all'ARPAS, a norma del presente decreto,
conserva  la  posizione  giuridica ed economica in godimento all'atto
dell'assegnazione   e   del   trasferimento,   compresa  l'anzianita'
maturata,  nonche'  il  salario accessorio, secondo la contrattazione
decentrata degli enti di provenienza.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  2-bis  del decreto-legge n. 496 del 1993,
convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge  n.  61  del  1994,
nell'espletamento  delle attivita' di controllo e di vigilanza di cui
al  presente  decreto  il personale dell'ARPAS accede agli impianti e
alle  sedi  di  attivita'  e  richiede  i  dati,  le informazioni e i
documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale
e'  munito  di  documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il
segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare
le  attivita'  di  verifica  e  di  controllo.  Il direttore generale
dell'ARPAS  con  proprio  atto  individua  il  personale che, ai fini
dell'espletamento   delle   attivita'   di  istituto,  dispone  della
qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria in base alle norme
vigenti.