Art. 30. Trattamento giuridico ed economico del personale 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) il personale assegnato provvisoriamente all'ARPAS, a norma del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata, nonche' il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. 2. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attivita' di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attivita' e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti.