Art. 31. Dotazioni finanziarie 1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sara' destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale. b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla regione per l'espletamento delle attivita' assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'art. 11; c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attivita' assegnate all'ARPAS con le modalita' di cui all'art. 11, comma 1; d) da finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane con le modalita' di cui all'art. 11, comma 1; e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica; f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi; g) da finanziamenti statali e comunitari; h) da eventuali lasciti o donazioni.