Art. 31.
                        Dotazioni finanziarie
  1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite:
    a) fino  alla  determinazione  da  parte  statale della quota del
Fondo  sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sara' destinata
al  finanziamento  dei  controlli  ambientali, da una quota del Fondo
sanitario  regionale,  determinata dalla giunta regionale su proposta
dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale.
    b) da  un  contributo  annuale  di funzionamento attribuito dalla
regione  per  l'espletamento  delle attivita' assegnate all'ARPAS, ai
sensi dell'art. 11;
    c) da  contributi  annuali  degli  enti locali per l'espletamento
delle  attivita' assegnate all'ARPAS con le modalita' di cui all'art.
11, comma 1;
    d) da  finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti
specifici  commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle
comunita' montane con le modalita' di cui all'art. 11, comma 1;
    e) da  trasferimenti  di  quota  parte  del  tributo  inerente il
conferimento dei rifiuti in discarica;
    f) da   introiti   derivanti  dall'effettuazione  di  prestazioni
erogate a favore di terzi;
    g) da finanziamenti statali e comunitari;
    h) da eventuali lasciti o donazioni.