Art. 34.
                          Norme transitorie
  1.  Alla  data  di  costituzione  dell'ARPAS  sono provvisoriamente
soppressi  i  presidi  multizonali  di  prevenzione (PMP) di cui alla
legge  regionale  20  giugno  1986,  n. 34, e fino all'emanazione del
decreto  di  costituzione  dell'ARPAS  di cui all'art. 27, valgono le
disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994; nelle more
detti presidi proseguono nella loro attivita'.