Art. 34. Norme transitorie 1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono provvisoriamente soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'art. 27, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994; nelle more detti presidi proseguono nella loro attivita'.