Art. 35. Efficacia 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 la presente ordinanza ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2003) e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la regione Sardegna di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.