Art. 35.
                              Efficacia
  1.  Ai  sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 la presente
ordinanza  ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza
della  dichiarazione  dello  stato  di emergenza (31 dicembre 2003) e
fatta  salva  l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti
l'istituzione  dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
per  la  regione  Sardegna  di  cui  all'art.  3  del decreto-legge 4
dicembre 1993, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.