Art. 36. 1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio, 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 30 settembre 2002 Il commissario governativo: Pili