Art. 36.
  1.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
  2.  La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24  febbraio,  1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 30 settembre 2002
                                     Il commissario governativo: Pili