Art. 4. Attivita' di supporto e assistenza tecnico-scientifica 1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), l'ARPAS: a) formula alle autorita' amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti: 1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualita' dell'aria, dell'acqua e del suolo; 2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi; 3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero; 4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale; b) fornisce alla regione, ai comuni, alle province ed alle aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonche' per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994; c) effettua attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attivita' industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, e successive modificazioni; d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; e) svolge attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; f) esegue attivita' analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto. 2. L'ARPAS puo' inoltre fornire altre attivita' di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla regione e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalita' di cui all'art. 10.