Art. 4.
       Attivita' di supporto e assistenza tecnico-scientifica
  1.  Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), l'ARPAS:
    a) formula alle autorita' amministrative locali, anche in accordo
con   le   indicazioni   dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente, pareri e proposte concernenti:
      1)  i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di
accettabilita'  delle  sostanze  inquinanti, per la definizione degli
standard di qualita' dell'aria, dell'acqua e del suolo;
      2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi;
      3)  il  controllo delle operazioni di risanamento e di recupero
dell'ambiente,  delle  aree  marine  protette, dell'ambiente marino e
costiero;
      4)  l'esercizio  delle  funzioni inerenti alla promozione delle
azioni di risarcimento del danno ambientale;
    b)  fornisce  alla  regione,  ai  comuni,  alle  province ed alle
aziende-USL   il   supporto   tecnico   per   la   predisposizione  e
l'attivazione  di  piani  e  programmi  regionali  o territoriali per
l'elaborazione  di  normative,  per  la valutazione e prevenzione del
rischio   di   incidenti  rilevanti,  per  la  valutazione  d'impatto
ambientale   e   la  determinazione  del  danno  ambientale,  per  la
predisposizione  di  provvedimenti  amministrativi e istruttorie, per
l'approvazione  di  progetti  e  il  rilascio delle autorizzazioni in
materia  ambientale  e  sanitaria, anche in riferimento a emergenze e
rischi  di  carattere  straordinario  per l'ambiente e la popolazione
nonche' per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi
del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  5  settembre  1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 20 settembre 1994;
    c) effettua attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti  connessi  a  determinate  attivita'  industriali di cui al
decreto legislativo n. 334 del 1999, e successive modificazioni;
    d) formula  agli  enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali
riguardanti  la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio
energetico, le forme alternative di produzione energetica;
    e) svolge    attivita'    finalizzate   a   fornire   previsioni,
informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
    f) esegue  attivita'  analitiche  e  di  erogazione di ogni altra
prestazione  in  materia  di  prevenzione  e  di controllo ambientale
richiesta  dai  comuni,  dalle province, dalle aziende-USL e da altre
amministrazioni  pubbliche  per lo svolgimento dei rispettivi compiti
di istituto.
  2.  L'ARPAS puo' inoltre fornire altre attivita' di consulenza o di
verifica  dell'attuazione  di  norme  di legge in materia di tutela e
protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste
dalla regione e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti pubblici
e da privati, secondo le modalita' di cui all'art. 10.