Art. 5. Sistema informativo regionale ambientale 1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali. 2. Nello svolgimento di tali attivita' l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle aziende-USL, con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.