Art. 5.
              Sistema informativo regionale ambientale
  1.  Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera
d), l'ARPAS organizza e gestisce il sistema informativo regionale per
il monitoraggio ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche
mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali.
  2.   Nello   svolgimento   di   tali  attivita'  l'ARPAS  opera  in
collaborazione  con  altri  sistemi informativi di livello regionale,
con   il  sistema  informativo  delle  aziende-USL,  con  il  sistema
informativo  nazionale  ambientale  (SINA)  e  con  l'Agenzia  per la
protezione  dell'ambiente  di cui all'art. 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.