Art. 7. Prestazioni a favore di privati 1. L'ARPAS puo' fornire prestazioni a favore di privati purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle attivita' ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilita' sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentito il direttore generale dell'ARPAS, con proprio decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.