Art. 7.
                   Prestazioni a favore di privati
  1.  L'ARPAS  puo'  fornire  prestazioni a favore di privati purche'
tale   attivita'   non   risulti   incompatibile  con  l'esigenza  di
imparzialita'  nell'esercizio  delle  attivita'  ad  essa  affidate e
comunque  subordinatamente  all'espletamento dei compiti di istituto.
Tale  incompatibilita' sussiste tutte le volte che il risultato delle
analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali.
  2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
ordinanza  il  presidente  della  regione, previa deliberazione della
giunta   regionale  su  proposta  a  firma  congiunta  dell'assessore
dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della
difesa  dell'ambiente,  sentito il direttore generale dell'ARPAS, con
proprio decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle
prestazioni  di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la
remunerazione delle stesse.