Art. 8. Funzioni della regione 1. La regione con deliberazione della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il programma di attivita' dell'ARPAS di cui all'art. 22; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'art. 24.