Art. 8.
                       Funzioni della regione
  1. La regione con deliberazione della giunta regionale, su proposta
a    firma    congiunta   dell'assessore   dell'igiene,   sanita'   e
dell'assistenza  sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente,
provvede, in particolare, a:
    a) definire,  nell'ambito  degli  strumenti  di  programmazione e
pianificazione   previsti  dalla  normativa  vigente,  gli  obiettivi
generali  delle  attivita'  di  prevenzione  collettiva  e  controllo
ambientale;
    b) approvare il programma di attivita' dell'ARPAS di cui all'art.
22;
    c) assicurare  il  coordinamento  e  l'integrazione  dei  diversi
soggetti  istituzionali  operanti  nei settori della protezione e del
controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
    d) esercitare il controllo di cui all'art. 24.