Art. 9.
     Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL

  1.  Spettano  ai  dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL, ai
sensi  dell'art.  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
cosi'  come  modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229, e secondo l'art. 11, comma 3, lettera a), della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a:
    a)  igiene, sanita' pubblica, epidemiologia, medicina scolastica,
medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;
    b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
    c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
    d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;
    e) sanita' animale;
    f)  igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
vendita,  conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati;
    g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.