Art. 9. Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL 1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e secondo l'art. 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a: a) igiene, sanita' pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanita' animale; f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.