Art. 10.
    Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta in cui
concentrare  e  controllare  fisicamente  il prodotto da avviare alla
trasformazione;  i  centri  saranno  gestiti  dalle  associazioni dei
produttori  al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti
di  impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative  di  produttori,  tali  centri  potranno essere istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.