Art. 11.
    Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere
durante  l'esecuzione  dei  contratti,  le  parti,  ferme restanti le
vigenti  disposizioni  di legge in materia contrattualistica, possono
scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e'
formato   da   tre  membri  dei  quali  uno  e'  scelto  dalla  parte
industriale,  uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone
di   comprovata   capacita'   professionale,   comprese   nell'elenco
disponibile  presso  le  Unioni  e l'A.I.I.P.A. Il collegio arbitrale
dovra' formulare il su giudizio entro tre mesi dalla richiesta.