Art. 13. Il presente accordo e' depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPAF, e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.