Art. 13.
    Il  presente  accordo  e'  depositato  a  cura  delle  unioni dei
produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e
forestali,   nonche'   presso   gli   assessorati  all'agricoltura  e
all'industria  delle regioni interessate. I contratti di coltivazione
e  vendita,  saranno  depositati a cura dei venditori, entro quindici
giorni  dalla  stipula,  presso gli assessorati all'agricoltura delle
regioni  interessate,  presso il MIPAF, e le associazioni industriali
di  categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a
cui  hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre,
saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di
produttori venditrice.