Art. 2.
    Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati
tra   le  associazioni  dei  produttori  riconosciute  e  le  imprese
acquirenti,  contratti  di  trasformazione per complessive tonnellate
130.000  di  patate. La stipula dei contratti avverra' con il sistema
della  vendita  diretta: e utilizzando il modello unico di contratto,
parte  integrante  del  presente  accordo  (allegato  2). I contratti
dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2002.
    Le   due  unioni  e  le  associazioni  di  categoria  industriali
provvederanno  alla successiva verifica della contrattazione entro il
31 luglio 2002.
    Qualora   dalla  verifica  della  contrattazione  risultasse  non
collocata  parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale
di  trasformazione,  le  parti contraenti provvederanno a prorogare i
termini di contrattazione fino al 31 luglio 2002 al fine di conoscere
l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.