Art. 2. Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate 130.000 di patate. La stipula dei contratti avverra' con il sistema della vendita diretta: e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2002. Le due unioni e le associazioni di categoria industriali provvederanno alla successiva verifica della contrattazione entro il 31 luglio 2002. Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, le parti contraenti provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 2002 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.