Art. 4. I prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria. I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.