Art. 4.
    I  prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa
franco  centro  di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto
che  la  consegna  all'industria sia disciplinata in maniera diversa,
restando   fermo   che   qualora   vengano  resi  servizi  aggiuntivi
preventivamente  concordati  in  contratto  questi  saranno  a carico
dell'industria.  I  pagamenti  dovranno  essere  resi tramite assegni
circolari non trasferibili o bonifico bancario.