Art. 6.
    Nell'ambito   delle  obbligazioni  assunte  dai  contraenti,  nei
termini dei calendari di consegna:
    La parte acquirente si impegna a:
      1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda
alle  norme  di  qualita'  concordate  entro  i  termini pattuiti nel
contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
      2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo
le modalita' contrattuali.
    La parte agricola si impegna a:
      1)  consegnare  tutto il prodotto contrattato che risponda alle
norme  di  qualita'  concordate  come  da  allegati  3, 4, 5, entro i
termini pattuiti nel contratto.