Art. 6. Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna: La parte acquirente si impegna a: 1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualita' concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna; 2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali. La parte agricola si impegna a: 1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualita' concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.