Art. 7. Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualita' (allegati 4, 5, 6). Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati, nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte, con il mezzo scritto piu' veloce. Le modalita' ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti. Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalita' del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne. Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sara' dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto "in perdita" o in "sostituzione". Per la parte acquirente detto importo costituira' prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potra' proporre altre varieta' alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.