Art. 7.
    Per  il  prodotto  oggetto del presente accordo, sono definite le
norme  di  qualita'  (allegati  4,  5,  6).  Il verificarsi di eventi
eccezionali  tali  da  non  consentire  la  consegna  o il ritiro del
prodotto,  dovranno  essere  comunicati,  nel  momento  in cui questi
vengono  rilevati alla controparte, con il mezzo scritto piu' veloce.
Le  modalita'  ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti
contraenti.
    Qualora  alla  data prevista, concordata secondo le modalita' del
terzo  comma  del  presente  articolo,  l'acquirente non ritirasse il
prodotto   contrattato,   o  il  venditore  non  consegnasse  secondo
contratto,  la  parte venditrice o compratrice potra' fare verificare
immediatamente  dal  collegio  arbitrale di cui all'art. 11 i mancati
ritiri o consegne.
    Nel  caso  che  il  collegio  arbitrale accertasse l'inadempienza
dell'acquirente,  oppure  l'inadempienza della parte venditrice, alla
parte  lesa  sara'  dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10%
del  prezzo  di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore,
derivato  da  acquisto "in perdita" o in "sostituzione". Per la parte
acquirente   detto  importo  costituira'  prova  certa  di  pagamento
anticipato  a  valere  sul  dovuto.  Tale penale decade se interviene
esplicito  accordo  tra  le parti. Ferme restanti le condizioni sopra
indicate,   la   parte  venditrice  potra'  proporre  altre  varieta'
alternative,  in  accordo  con  l'acquirente,  anche tramite cessione
parziale di contratto.