(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3
          CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 2002
Data ..................;
    Numero   contratto  ;  codice  ....  ditta  ....  tra  il  legale
rappresentante  dell'associazione .... ....con sede amministrativa in
....  tel. ....  partita  IVA .... aderente all'Unione nazionale ....
produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in
.... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita I.V.A.
....,  che dichiara di essere associata o di designare l'associazione
di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
    L'associazione  si  impegna  a consegnare per la campagna 2002/03
tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
    Tonn.......;  patate  di  cui  alla  fascia  A  all. n. .... ....
Tonn....  patate di cui alla fascia B all. n. .... Tonn.... patate di
cui  alla fascia B1 all. n. .... Tonn.... patate di cui alla fascia C
all. n. .....
    Il   prodotto  consegnato  dovra'  corrispondere  alle  norme  di
qualita'  prescritte  per  le  patate  destinate  alla trasformazione
industriale  nel  rispetto  del seguente calendario di consegne: ....
....
    L'industria di trasformazione assume l'obbligo:
      a) di  ritirare  tutti  i  quantitativi di prodotto oggetto del
presente  contratto,  conformi alla normativa di qualita' di cui agli
allegati 4, 5 e 6;
      b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ; ....
                               Art. 2.
    L'associazione  di  produttori  venditrice dovra' collaborare con
l'industria  acquirente,  al  fine  di  arrivare, con l'aiuto tecnico
della  stessa,  al  miglior risultato nell'interesse comune. Dovranno
essere   messi   a   disposizione  dell'acquirente  dati  riguardanti
localita',  numero  di  ettari  investiti per varieta', relativi alle
patate oggetto del presente contratto e l'industria sara' autorizzata
a   visitare   per   mezzo  dei  suoi  tecnici,  ed  in  accordo  con
l'associazione  di  produttori  venditrice,  in qualsiasi momento, le
colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.
                               Art. 3.
    Il prezzo viene concordato come segue: ; ....
    Il  prezzo di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso .... su
camion,  rinfusa,  al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle
norme di qualita' allegate all'accordo.
                               Art. 4.
    La  parte  venditrice  si riserva il diritto di richiedere idonee
garanzie  fidejussorie  o  fissare come forma di pagamento quella del
bonifico  bancario  irrevocabile,  con valuta a sessanta giorni dalla
data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali
esistano   elementi  probanti  (contratti  o  accordi  effettivamente
sottoscritti   dalle   parti)   che   dimostrino   una  loro  passata
inosservanza  anche  parziale  dei pagamenti previsti dalle modalita'
contrattuali.
                               Art. 5.
    Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni
data fattura in un'unica soluzione.
                               Art. 6.
    Condizioni particolari aggiuntive: ;
    Le  parti  concordano  che  il mancato pagamento dei servizi resi
comporta  la  lesione  del  prezzo  contrattato. Per quanto non altro
specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime
stabilite  dall'accordo  interprofessionale  per le patate, stipulato
presso il MIPAF il ;, quelle in materia di compravendita regolate dal
codice  civile,  nonche'  quelle  relative  alla disciplina fiscale e
tributaria.
                               Art. 7.
    Il  presente  contratto deve essere compilato in ogni sua parte e
sara'   valido   soltanto   al   momento   della  firma  dell'accordo
interprofessionale in sede ministeriale.
    p. l'Associazione ......................................
       p. l'Industria       .........................................