(all. 6 - art. 1)
                                                           Allegato 6
            NORME DI QUALITA' PER LE PATATE DA INDUSTRIA
Fascia C
    Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:
      1)  della  stessa  varieta' e provenienza, se consegnato sfuso;
con  l'indicazione  della varieta' e provenienza dei singoli lotti se
consegnato in contenitori;
      2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche
e di malattie evolutive, nonche' di lesioni profonde;
      3)  con  assenza  di  materiali  estranei (zolle, sassi, terra,
ecc.);
      4)  con residuo secco minimo del 19% piu' o meno 0,5% accertato
con  metodo idrometico. Per partite con valori inferiori si rimanda a
possibili  eventuali  accordi  fra  acquirente  e  venditore, tenendo
presente  che  un  punto  di  sostanza  secca  corrisponde mediamente
all'8/10% di peso;
      5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro
la  norma. I limiti di accettabilita' dei punti 1), 2), 3) sono cosi'
stabiliti:
      tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;
      tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;
      materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.
    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere
superiore  all'8%  in peso per ogni partita. La franchigia e' fissata
al 3%.

PROTOCOLLO      AGGIUNTIVO      PARTE     INTEGRANTE     DELL'ACCORDO
                   INTERPROFESSIONALE PATATA 2002

    Il  giorno  17 gennaio  2002  presso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  le Unioni nazionali dei produttori di patate
UNAPA  e  ITALPATATE,  le Associazioni di categoria degli industriali
(AIIPA)   e   ANICAV   con  la  partecipazione  delle  organizzazioni
professionali  Coldiretti,  CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto
l'accordo   interprofessionale   per   le   patate   destinate   alla
trasformazione  industriale  per  la  campagna  2002  nel quale viene
fissato  un  obiettivo  di  trasformazione di 130.000 tonnellate, nei
limiti  delle  quantita'  ripartite  dalle  Unioni  nazionali  tra le
associazioni produttori aderenti.
    In  ordine  a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione
delle  azioni  previste dal piano nazionale di intervento nel settore
pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle
infrastrutture,  alla  razionalizzazione  della  fase commerciale, al
miglioramento   tra   fase  produttiva  ed  industriale,  nonche'  al
potenziamento  dell'associazionismo,  il  MIPAF  corrispondera'  alle
Unioni:
    a) Per  finanziare le attivita' delle Associazioni dei produttori
e del CEPA:
      la  somma di Euro 20,14/ton. per le produzioni situate nel nord
Italia  e di Euro 23,24/ton. per le produzioni situate nel centro-sud
Italia  al  fine  di  garantire  l'applicazione  dell'accordo  per  i
quantitativi   sopra   riportati   e  migliorare  le  caratteristiche
qualitative   del  prodotto  attraverso  un'assistenza  diretta  alla
produzione;
      la  somma di Euro 8,78/tonn come sostegno ai centri di raccolta
e   sosta   temporanea   del   prodotto   in  attesa  della  consegna
all'industria;
      la   somma   di   Euro   0,52/tonn per  finanziare  l'attivita'
dell'osservatorio  economico  del  Centro  di  documentazione  per la
patata (CEPA) prevista all'art. 5 dell'accordo interprofessionale.
    Tali  contributi  saranno  versati dalle Unioni alle associazioni
dei produttori e al CEPA entro trenta giorni dall'incasso.
    b) Per finanziare l'attivita' delle Unioni:
      la  somma di Euro 3,10/tonn per l'attivita' di contrattazione e
per  il  coordinamento  dell'accordo interprofessionale relativo alla
cessione di patate alle industrie di trasformazione;
      la somma di Euro 2,07/tonn per l'attivita' di certificazione di
conformita'  all'accordo  nazionale,  dei  contratti stipulati tra le
Associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

Disciplinare   per  l'attuazione  dell'accordo  interprofessionale  -
campagna   2002,   per   le   patate  destinate  alla  trasformazione
                             industriale

                               Art. 1.
      Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
    L'accordo  interprofessionale  per la campagna 2002 per le patate
destinate   alla   trasformazione   industriale,  stipulato  in  data
17 gennaio  2002,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento,  produce  i  propri  effetti  dalla  citata  data  del
17 gennaio  2002,  pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume
valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
      1)  il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima
annualita' del programma triennale 2002/2004;
      2)  l'obiettivo  di  trasformazione per la presente campagna e'
quantificato in 130.000 tonnellate;
      3)    l'istituzione    di   un   fondo   nazionale   alimentato
volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione
di programmi strategici per il settore;
      4)  la  determinazione  ad ogni campagna dei prezzi minimi e di
riferimento per le varie "fasce";
      5)  le  patate  oggetto  del presente accordo sono prodotte sul
territorio   nazionale   per  la  trasformazione  industriale  e  non
semplicemente  compravendute,  in quanto l'industria si colloca nella
fase  di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con
la  semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti
derivati  dalle  patate  conferite  dai  soci e la cui individuazione
risulta  dalle  denunce  di  produzione  sottoscritte  dai produttori
stessi;
      6)  il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti
dovra'   avvenire  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  o
bonifico  bancario  e  dovra' essere effettuato in un'unica soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.
                               Art. 2.
                         Centri di raccolta
    I  centri  di  raccolta  saranno  gestiti  dalle  associazioni di
produttori  al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti
di  impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative  di  produttori,  tali  centri  potranno essere istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
    I  centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente
automatico  per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati
in  modo  da  favorire  al massimo le operazioni di raccolta ed avvio
all'industria del prodotto.
    Le  associazioni  di  produttori  pataticoli  sono  incaricate  a
esercitare  nei  centri  di  raccolta  le  operazioni specificate nel
successivo  art.  3  e  devono notificare alle regioni competenti per
territorio,  l'ubicazione  dei  centri  di  raccolta  ed il giorno di
apertura.
                               Art. 3.
        Operazioni demandate alle associazioni di produttori
    Per  le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta,
le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di
carico  e  scarico, vidimato dalla regione competente per territorio,
riportante  in  entrata, le indicazioni relative alle generalita' del
socio,  alle quantita', alla varieta' del prodotto conferito, nonche'
gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).
    Le  partite  di  patate,  che sono avviate dai centri di raccolta
alle industrie trasformatrici e registrate sullo scarico del predetto
registro,  devono  essere  accompagnate  dal  documento  di trasporto
previsto  dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere
obbligatoriamente riportato la varieta' e la fascia.
    Una   copia  del  documento  di  trasporto  cosi'  redatto  sara'
riscontrata  da  un  responsabile dell'impresa stessa e consegnata al
vettore per la restituzione al centro di raccolta.
                               Art. 4.
        Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
    Al  fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni
e  della  consegna  del  prodotto  alle  industrie  utilizzatrici, le
regioni  interessate  istituiranno  specifici  gruppi di accertamento
incaricati  di  esercitare,  nel corso della campagna, con cadenza da
valutarsi  a  seconda delle esigenze locali per singole regioni e per
le   necessita'  che  riterranno  opportune,  presso  le  imprese  di
trasformazione  e  i  centri di raccolta, gli opportuni controlli sul
conferimento  della  materia prima e su ogni altra attivita' connessa
alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
    Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di controllo da parte degli
organismi  regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul
quale  saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche'
i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
    Le  risultanze  degli  accertamenti  effettuati  dagli  organismi
regionali nei centri di raccolta dovranno essere trasmesse al MIPAF e
alle  Associazioni dei produttori interessate, da parte delle regioni
competenti, entro trenta giorni dalla chiusura dei centri.
    Gli  organismi  regionali  dovranno  accertare il quantitativo di
patate  entrate  nelle  varie  industrie di trasformazione nonche' la
tipologia   ed   il   quantitativo  del  prodotto  ottenuto  da  tale
trasformazione   e  trasmettere  entra  trenta  giorni  dall'avvenuta
trasformazione,   al   MIPAF   ed  alle  associazioni  di  produttori
interessate,  i  risultati  degli  accertamenti.  Nel  caso in cui la
Regione  non  dovesse  espletare  la suddetta verifica entro quindici
giorni   dalla  richiesta,  l'Associazione  potra'  far  svolgere  il
controllo da un tecnico iscritto all'Albo.
    Le  singole  imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci
giorni   prima  dell'inizio  della  trasformazione,  gli  assessorati
dell'agricoltura competenti per territorio.
    I  verbali di accertamento redatti dalle Regioni devono contenere
anche le indicazioni relative al centro di raccolta (ubicazione, tipo
di  pesa  a  bilico,  notifiche delle associazioni), della tenuta dei
registri  previsti dal presente disciplinare per le associazioni e le
industrie di trasformazione.
    Tali  risultanze  sono  necessarie  al  fine  dell'erogazione del
contributo spettante alle associazioni dei produttori.
                               Art. 5.
                          C o n t r a t t i
    I  contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico
di  contratto,  parte  integrante  dell'accordo  interprofessionale e
debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni
dei produttori alle industrie di trasformazione.
    Sono  oggetto  degli  aiuti  solo  i  contratti stipulati entro i
termini  previsti  dall'accordo interprofessionale, che riguardano le
associazioni  dei  produttori  come  risulta  dal  prospetto allegato
all'accordo medesimo.
    Copie  dei  contratti  e delle eventuali cessioni dovranno essere
inviate,  a  cura  delle  associazioni  venditrici,  agli assessorati
regionali  competenti  per territorio, alle associazioni nazionali di
categoria   delle   aziende   di   trasformazione,  sia  privati  che
cooperative, alle Unioni nazionali riconosciute dei produttori.
                               Art. 6.
           Dichiarazione delle associazioni dei produttori
    Le associazioni dei produttori dovranno comunicare alle Unioni di
appartenenza, con cadenza mensile, i quantitativi di patate suddivisi
per fascia di qualita', consegnati ad ogni singola industria.
    Inoltre   le  medesime  associazioni  dovranno  inviare,  a  fine
campagna,  al  MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, una
dichiarazione   sostitutiva   di   notorieta',   firmata  dal  legale
rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3
dell'accordo interprofessionale ai propri associati.
                               Art. 7.
        Contenuto della domanda di concessione del contributo
    A  fine  campagna,  dopo  il  completamento  delle  operazioni di
trasformazione  relative  ai  contratti  con  le industrie, le Unioni
nazionali  devono  presentare  al  MIPAF,  per  conto  delle  proprie
associazioni,   la  domanda  di  contributo  corredata  dai  seguenti
documenti:
      a) prospetto  riepilogativo  dell'aiuto,  compilato  sulla base
di quanto    stabilito    dal   protocollo   aggiuntivo   all'accordo
interprofessionale;
      b) certificazione  antimafia  richiesta  nei  tempi  e nei modi
previsti  per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
      c) certificato   con   il  quale  l'Unione  attesta  l'avvenuto
pagamento   del  prezzo  di  cui  all'art.  3  dall'associazione  dei
produttori ai propri associati;
      d) dichiarazione  resa  congiuntamente dalle due unioni, con la
quale  si  attesta  che  il  prodotto  contrattato di fascia C non ha
superato il 20% dell'obiettivo di trasformazione;
      e) certificato di iscrizione del'A.P. alla camera di commercio,
attestante   anche   il   pieno  e  libero  esercizio  dell'attivita'
commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;
      f) dichiarazione   regionale   attestante   la   validita'  del
riconoscimento dell'associazione dei produttori;
      g) indicazione   dei   quantitativi  di  patate  contrattati  e
consegnati  alle  varie  industrie  di  trasformazione, suddivisi per
fasce;
      h)     copie     delle    fatture    debitamente    quietanzate
dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia
ottenuto  un  prezzo  pari  almeno a quelli indicati, a seconda della
scelta  contrattuale  e  della  destinazione  delle  patate,  di  cui
all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;
      i) dichiarazione   con  la  quale  l'associazione  attesta  che
l'industria di trasformazione ha eseguito i pagamenti entro i termini
e  con  le  modalita'  stabilite  dal  presente disciplinare e che il
prezzo  pagato  e'  stato  pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3
dell'accordo;
      j)  i  documenti  di  trasporto previsti nel precedente art. 3,
debitamente    controfirmati    e    timbrati   dall'associazione   e
dall'industria;
      k)  certificazione  della regione in ordine alle risultanze dei
controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri
di raccolta e l'industria trasformatrice.

Disciplinare  per  la  concessione di aiuti all'ammasso privato delle
            patate da consumo prodotte in Italia nel 2002

                               Art. 1
    Al  fine  di  ottimizzare  l'immissione  delle  patate  comuni da
consumo  sul  mercato  in  funzione  dell'effettiva  domanda e per un
opportuno  sostegno  dei  prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio
privato  delle  patate  comuni  da  consumo  a  favore dei produttori
italiani  che  abbiano  sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al
successivo art. 3.
    Le  associazioni  dei  produttori  riconosciute, richiedenti tale
aiuto  debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite
le Unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.
                               Art. 2.
    Oggetto  dell'aiuto  sono  esclusivamente  le  patate  comuni  da
consumo  di  qualita' sana leale e mercantile avente per destinazione
l'uso  umano  diretto  con  esclusione della destinazione industriale
nell'ambito  dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate
da  seme,  prodotte  in  Italia  nella  campagna  2002; conservate in
magazzini  frigoriferi  tecnologicamente attrezzati o comunque dotati
di  sistemi  di  circolazione  forzata  dell'aria, di controllo della
temperatura  e  dell'ambiente  onde  garantire  il mantenimento delle
caratteristiche  qualitative  intrinseche del prodotto; ripartiti per
regione  o  provincia  autonoma,  secondo i quantitativi che verranno
stabiliti  in  accordo  con  le  Unioni nazionali, tenuto conto della
reale   possibilita'   di   stoccaggio   in   magazzini   aventi   le
caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.
    Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da
consumo  e' stabilito per un importo massimo di Euro 7,23 tonnellata/
mese  e  per  un  periodo massimo di quattro mesi. Tale contributo si
intende per prodotto frigoconservato. Nel caso di prodotto conservato
con  ventilazione  forzata  o  ammassato  in zone nelle quali non sia
necessaria la frigoconservazione, tale importo e' ridotto del 20%.
    Il  contributo  mensile  definitivo verra' stabilito dal MIPAF al
termine   della   presentazione  delle  domande  tenuto  conto  della
quantita'    effettivamente   ammassata   per   cui   i   beneficiari
dell'intervento   dovranno   presentare   tutta   la   documentazione
necessaria   per   l'erogazione  del  contributo  tramite  le  Unioni
nazionali  di  appartenenza,  perentoriamente  entro  e  non oltre il
30 giugno 2003, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.
    Qualora  i  fondi stanziati dal MIPAF non consentono l'erogazione
del  contributo  nella  misura  massima prevista, il contributo sara'
proporzionalmente ridotto.
                               Art. 3.
    Beneficiari   finali   dell'intervento   promosso   dalle  Unioni
nazionali sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute.
I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad
associazioni   riconosciute,   possono  usufruire  dell'intervento  a
condizione che sottoscrivano con una delle associazioni aderenti alle
unioni  nazionali,  un accordo con il quale si rendono disponibili ad
assumere  i  medesimi  obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli
dell'associazione  di  produttori,  nonche' a pagare alla medesima il
prezzo concordato per il servizio.
    Le  associazioni  che  intendono beneficiare della misura, devono
comunicare   alla   regione   competente,   prima  dell'inizio  delle
operazioni, l'impegno di ammasso e le seguenti informazioni:
      a) decorrenza del periodo di stoccaggio;
      b) ubicazione  e  capacita' dei magazzini di deposito destinati
all'ammasso,  denominazione  dei  medesimi  impianti, caratteristiche
tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del
prodotto, modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo
di  rendere  identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare
il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
      c) precisazione  del  quantitativo presunto di patate comuni da
consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;
      d) dichiarazione  che  l'intervento interessera' esclusivamente
le  patate  di produzione nazionale conferite dai soci o di esclusiva
proprieta' dei produttori "appoggiati".
    Vengono rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo:
      al termine del secondo mese, la quantita' inizialmente stoccata
si  ridurra'  automaticamente  del  15%,  una ulteriore quota del 20%
della  quantita' inizialmente stoccata verra' svincolata nelle stesse
modalita'  al  termine del terzo mese, salvo che tali quote non siano
gia'  state  svincolate,  tramite  espressa  richiesta  e conseguente
autorizzazione, come dal seguente art. 5;
      per   svincoli   superiori   ai  parametri  previsti  in  forma
obbligatoria,  il  beneficiario dell'intervento comunichera' al MIPAF
ed   alla   regione  competente,  a  mezzo  telefax,  i  quantitativi
aggiuntivi.
    Al  termine  dell'impegno  di  ammasso  e  comunque  non oltre il
31 marzo 2003, l'associazione e' tenuta pena la decadenza dell'aiuto,
a  richiedere  all'autorita'  regionale  il controllo delle eventuali
quantita' di patate residue.
    Il  quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'impegno
di ammasso non puo' essere inferiore a 1.000 tonnellate.
    Le  associazioni  dei produttori d'intesa con le regioni potranno
definire  le  quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino
di stoccaggio.
                               Art. 4.
    L'organismo   regionale   di   controllo   che   ha  ricevuto  le
comunicazioni  e  le  istanze previste al precedente art. 3 provvede,
nei  trenta  giorni  successivi,  a  verificare, la corrispondenza di
tutti i dati dichiarati, tramite le modalita' ritenute piu' adeguate,
accertando   in   particolare,  le  generalita'  e  la  qualita'  del
dichiarante,  l'ubicazione,  l'idoneita' e la capacita' del magazzino
di   deposito,   i   quantitativi   di   patate   comuni  da  consumo
immagazzinate,  la  data di completamento delle operazioni di ammasso
del  prodotto  oggetto  della  richiesta  di  aiuto  e la campagna di
produzione.
    I  risultati  degli  accertamenti  sono  trasmessi  al  MIPAF  ed
all'associazione richiedente.
    Nel  caso  in  cui  la  regione non dovesse espletare le suddette
verifiche, come detto al precedente art. 3, l'associazione potra' far
svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
    Il  rispetto  del  termine  stabilito  all'art.  1  e' condizione
preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.
                               Art. 5.
    L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a
quello  del completamento delle operazioni di magazzinaggio e al piu'
tardi  il  30 novembre  2002  e  termina allo scadere del quarto mese
ferme restando le scadenze previste all'art. 2.
    Allo  scadere  dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la
durata  dell'impegno  ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso
in  pari  data  ed  e'  svincolato  dopo  la  constatazione della sua
esistenza,  verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha
redatto   la   dichiarazione   di   cui   al  precedente  art.  4,  e
l'attestazione  che  lo  stesso  prodotto e' di qualita' sana leale e
mercantile  predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di
cui al precedente art. 3.
    La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e
per  singola  istanza,  la  giacenza  di prodotto, il quantitativo di
prodotto  svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la
somma  di  questi  quantitativi  dovra' corrispondere al quantitativo
iniziale ammassato.
    L'ammassatore  riprendera'  la  piena disponibilita' del prodotto
stoccato    per    l'utilizzazione   finale,   successivamente   alla
compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui
al secondo comma del presente articolo.
    Il  quantitativo di prodotto per il quale e' appurata la mancanza
delle  caratteristiche  di  qualita'  sopraindicate  non  beneficera'
dell'aiuto.
    L'associazione  di  produttori puo' chiedere al MIPAF, tramite le
Unioni  nazionali  di  appartenenza,  inviando  copia della richiesta
anche  all'organismo  regionale di controllo, di essere autorizzata a
svincolare  dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una
frazione  di  essa  in  aggiunta  agli  svincoli  obbligatori  di cui
all'art. 3.
    Lo  svincolo  puo'  riguardare  solo  prodotto  che  sia stato in
ammasso  per  un  periodo  minimo  di due mesi, salvo quanto previsto
all'ultimo comma del presente articolo.
    Anteriormente  alla  scadenza  del  periodo  minimo  di due mesi,
previsto  nel  precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo o
all'uscita  dell'intero  quantitativo di patate o frazioni di esso in
ammasso,   tuttavia,   su  richiesta  motivata  dell'ammassatore,  da
presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF puo'
autorizzare  l'uscita  del  prodotto, in tal caso l'ammassatore perde
ogni  diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio
previsto dal primo comma del presente articolo.
    Lo  svincolo  e'  autorizzato  dal  MIPAF  mediante comunicazione
inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
    L'autorizzazione  si  intende comunque concessa qualora il MIPAF,
non  abbia  inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
    Durante   il   periodo   di   stoccaggio,  l'ammassatore,  previa
autorizzazione  della regione competente, potra' spostare il prodotto
in altra unita' di conservazione aventi le medesime caratteristiche.
    Il  periodo  massimo  di  ammasso,  stabilito in quattro mesi, e'
frazionato,  al  fine  della  determinazione dell'importo complessivo
dell'aiuto  da  erogare,  in  tre  periodi, il primo di due mesi, gli
altri  di  un  mese  ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le
quali  la  richiesta  data  di  svincolo cade nella seconda meta' del
mese,  compreso  il secondo mese del primo periodo d'ammasso, ai fini
della  concessione  dell'aiuto,  viene  calcolato  per intero il mese
stesso,  per  le  patate  comuni da consumo per le quali la richiesta
data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene
calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.
                               Art. 6.
    Durante  il  periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di  cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da
tenersi conservato presso la propria sede amministrativa:
      a) nella   parte   relativa   al  carico,  la  data  di  inizio
dell'impegno e le quantita' ammassate in magazzino;
      b) nella  parte  relativa  allo  scarico,  la  data di ciascuna
uscita  (svincolo)  e  le  quantita'  svincolate, nonche' gli estremi
della  corrispondente  autorizzazione  rilasciata dal MIPAF, ai sensi
del  precedente  art.  5  e,  in  mancanza di essa, gli estremi della
richiesta di svincolo.
    Prima   dell'uscita  del  prodotto  dall'ammasso,  ai  sensi  del
precedente  art.  5,  l'ammassatore  non  puo'  mettere  in vendita o
vendere  o  altrimenti  commercializzare  o  cedere,  la  partita,  o
frazione di essa sotto impegno, ne' sostituirla.
    Durante   il  periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere  in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei
competenti  organismi  regionali, dei funzionari del MIPAF o di altri
organi  incaricati  dal  MIPAF  stesso,  dando  all'uopo  la  propria
collaborazione.
                               Art. 7.
    Le  associazioni  che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio
debbono   rivolgere   al   MIPAF   tramite  le  Unioni  nazionali  di
appartenenza,  previ gli accertamenti di cui al precedente art. 4, da
parte  del  competente  organismo  regionale  di  controllo, apposita
istanza  entro  il termine perentorio previsto nel precedente art. 1.
Qualora  si  riscontrasse una documentata impossibilita' ad attuare i
controlli  di  seguito  previsti da parte dell'organismo regionale di
competenza,  trascorsi  quindici  giorni  dalla data della richiesta,
l'ammassatore  potra'  rivolgersi  ad  un perito iscritto all'albo il
quale   depositera'  una  perizia  giurata  comprovante  i  controlli
effettuati.
    L'istanza   deve  essere  corredata  da  una  attestazione  delle
associazioni  dei  produttori  di  patate riconosciute o dalle Unioni
nazionali,  comprovante  che  il  prodotto oggetto dell'istanza e' la
patata  comune  da  consumo  di  qualita'  sana  leale  e mercantile,
prodotta dal richiedente nella campagna 2002.
    L'esatta  provenienza  delle  patate  oggetto della domanda sara'
accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure
mediante  idonea  dichiarazione  della  cooperativa  agricola  che ha
fornito  il  seme.  Tale  documentazione dovra' essere conservata dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del
presente  articolo,  per  essere  esibita  al MIPAF tramite le Unioni
nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.
    Copia  dell'istanza  di  richiesta di pagamento tramite le Unioni
nazionali  di  appartenenza  inviata  al MIPAF deve essere presentata
anche  al  competente  organismo  regionale  di  controllo  da  parte
dell'istante.
                               Art. 8.
    L'importo   dell'aiuto   stabilito  nel  precedente  art.  2,  e'
corrisposto  dal  MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo
verseranno   alle  A.P.  entro  trenta  giorni  dall'incasso,  ed  e'
calcolato  in  base  ai  quantitativi effettivamente commercializzati
accertati  secondo  le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel
presente articolo.
    All'istanza  delle  associazioni  presentata  al MIPAF tramite le
Unioni nazionali di appartenenza, dovranno essere allegati:
      a) il  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura di iscrizione non anteriore a
sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita'
commerciale;
      b) certificazione  antimafia  richiesta  nei  tempi  e nei modi
previsti  per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
      c) per  tutti i richiedenti, una copia del registro di carico e
scarico,  conservato  presso  la  propria  sede,  delle  quantita' di
prodotto  indicato  in  domanda.  A  tal  fine  il  richiedente  deve
sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito
registro  di  carico  e  scarico,  riferito  alle quantita' di patate
oggetto   della   richiesta  di  aiuto,  nel  quale  dovranno  essere
registrati  il  carico  e  gli  svincoli  del  prodotto, ai sensi del
precedente art. 5;
      d) attestazione  che il prodotto giacente, alla fine del quarto
mese,  e'  di  qualita'  sana  leale  e  mercantile,  predisposta dal
soggetto  che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del
precedente art. 3;
      e) verbale  di  constatazione  dell'esistenza  del prodotto, di
accertamento  del  quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte
dell'organismo regionale di controllo;
      f) elenco  delle  fatture  di  vendita,  verificato  e vidimato
dall'organismo regionale di controllo.
    Per  i controlli di cui alle lettere e) ed f), nel caso in cui la
regione  non  dovesse espletare le suddette verifiche, l'associazione
potra' far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.
    La  dimostrazione  dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito
delle   autorizzazioni  del  MIPAF,  sara'  fornita  dall'ammassatore
esclusivamente   tramite   fatture   di  vendita,  a  giustificazione
cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.
    L'elenco   delle   fatture   anzidette,   verificato  e  vidimato
dall'organismo  regionale di controllo o da perito iscritto all'albo,
secondo  quanto  riportato  al precedente art. 3 secondo comma, viene
trasmesso  al  MIPAF  tramite  le  Unioni  nazionali di appartenenza,
mentre  le  copie  delle  fatture  devono  essere  conservate  presso
l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.
                               Art. 9.
    Se  l'associazione  di produttori non adempie le obbligazioni che
gli  incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto,
l'aiuto non e' corrisposto.
    In   caso   di   inadempimento   per   causa  di  forza maggiore,
l'associazione   di   produttori,  tramite  le  Unioni  nazionali  di
appartenenza  e'  obbligato  a dame immediata comunicazione al MIPAF,
che  determina  le  misure  necessarie  in relazione alle circostanze
giustificative addotte dall'ammassatore.
                              Art. 10.
    Alle  Unioni  nazionali  delle  associazioni  dei  produttori  di
patate,  nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento
a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
      promozione  e  diffusione  presso  le  associate  e  le regioni
interessate del provvedimento;
      applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
      verifica   in   accordo  con  il  MIPAF,  e  al  termine  della
presentazione    delle    istanze,    delle   quantita'   complessive
effettivamente  ammassate  ed  eventuali  revisioni  degli  obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale;
      controllo  preventivo  sulla  documentazione  da  presentare al
MIPAF.
    Per  tali  compiti il MIPAF riconoscera' alle Unioni nazionali un
contributo di lire 6.000/tonn Euro 3,10.
                Appunto al signor Direttore generale
    Oggetto:  Campagna pataticola 2002 - Accordo interprofessionale e
misure di sostegno.
    L'accordo interprofessionale 2002 relativo alle patate oggetto di
traformazione  industriale  e' stato siglato tra le parti interessate
in  data  17 gennaio  2002  e  nella  sostanza  ricalca il precedente
accordo relativo all'anno 2001.
    Il  relativo  protocollo  aggiuntivo,  che  individua la natura e
l'importo  degli  aiuti a favore della parte agricola, si differenzia
da   quello  dell'anno  precedente  per  non  prevedere  il  sostegno
all'attivita'   di  sperimentazione  e  moltiplicazione  di  varieta'
specifiche,   in  quanto  tale  attivita'  e'  finanziata  con  altri
progetti.
    Il  disciplinare  relativo  ai  predetti  aiuti,  nonche'  quello
concernente  il  sostegno  all'attivita'  di  ammasso delle patate da
consumo   fresco,   sono   stati   modificati   rispetto   ai   testi
precedentemente  utilizzati  dall'AGEA,  al  fine  di  renderli  piu'
funzionali al ruolo ed alle procedure adottate da questo Ministero.
    Le modifiche apportate sono state concordate con le Regioni e con
le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate.