Art. 4. Riconoscimento delle AOP 1. Per quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma 3, della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi del presente decreto e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97. 2. Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 228/2001, costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono associare anche gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP aderenti nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla regione o provincia autonoma competente.