Art. 4.
                      Riconoscimento delle AOP
  1.  Per  quanto attiene alle AOP, in attuazione dell'art. 40, comma
3,  della legge n. 128/1998, la richiesta di riconoscimento, ai sensi
del  presente  decreto  e'  presentata  alla regione o alla provincia
autonoma  nel  cui territorio l'AOP realizza la produzione allo stato
fresco  che  concorre  a  formare  il  maggior  valore  di produzione
commercializzabile,  cosi'  come definita dall'art. 2 del regolamento
(CE) n. 412/97.
  2.  Le AOP, la cui forma societaria e' stabilita ai sensi dell'art.
26  del  decreto  legislativo  n.  228/2001, costituite da almeno due
organizzazioni  di  produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del
regolamento  (CE)  n.  2200/96,  possono  associare  anche  gruppi di
produttori   prericonosciuti  ai  sensi  dell'art.  14  del  medesimo
regolamento,  a  tal  fine  il  riconoscimento e il prericonoscimento
delle  OP aderenti nonche' la loro funzionalita' sono attestate dalla
regione o provincia autonoma competente.